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Data: 21/03/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno all'occupazione e dei lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito. Tuttavia, dal novero del "poderoso" intervento sono rimasti esclusi molti lavoratori, in particolare le professioni ordinistiche, non annoverati esplicitamente in diverse occasioni. Ciò ha scatenato forti reazioni. In questo momento di difficoltà, infatti, anche i liberi professionisti sono allo stremo, in quanto l'emergenza Coronavirus e i provvedimenti stringenti per evitare la diffusione del contagio hanno fortemente ridotto la possibilità di svolgere la propria attività, con una conseguente perdita di fatturato e liquidità. Nonostante l'esecutivo abbia in più occasioni affermato che il novero degli interventi non si esaurirà in quelli previsti dal D.L. 18/2020, e che ulteriori saranno messi in capo con futuri e imminenti provvedimenti, è particolarmente animato il dibattito intorno alle misure messe in atto e alle limitazioni che in molti casi esse comportano.
Niente bonus da 600 euro per gli iscritti alle Casse[Torna su] Il decreto legge ha riconosciuto un'indennità (monitorata ed erogata dall'INPS) per il mese di marzo pari a 600 euro, non tassabile. Nel dettaglio, ne potranno beneficiare i liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020), i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data) in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Ne restano espressamente esclusi, però, i liberi professionisti con partita IVA titolari di pensione o "iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" come le singole Casse, tra cui avvocati (Cassa Forense), commercialisti (Cndapc), ingegneri e architetti (Inarcassa), giornalisti (Inpgi), consulenti del lavoro e così via. Fondo di ultima istanzaPer i professionisti iscritti alle casse sarà possibile solo sperare nel "Fondo per il reddito di ultima istanza" istituito a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, destinato a garantire ai lavoratori dipendenti e autonomi che, a seguito dell'emergenza Coronavirus, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, di beneficiare di una indennità. Tuttavia, di tale Fondo, che per il 2020 avrà un limite di spesa di 300 milioni di euro, si sa ancora poco in quanto bisognerà aspettare uno o più decreti del ministero del Lavoro e di quello dell'Economia che stabiliranno le regole, definiranno criteri di priorità e modalità di attribuzione dell'indennità. Bonus autonomi: niente "click day"Negli ultimi giorni si era profilata una preoccupante ipotesi, per quanto riguarda le modalità di richiesta ed erogazione del bonus di 600 euro previsto dal D.L. Cura Italia nei confronti degli autonomi, potenziali beneficiari. Stante le risorse limitate (2,16 miliardi di euro) si era ipotizzato di utilizzare il meccanismo del "click day" per vagliare le domande pervenute, in pratica una sorta di "chi prima arriva, meglio alloggia". Come chiarito dal vice ministro dell'Economia Antonio Misiani al Sole 24 Ore Radiocor "Non ci sarà nessun click day, le risorse sono ampiamente sufficienti perché calcolate sull'intera platea potenziale" che ha assicurato che "semmai le domande dovessero essere eccedenti lo stanziamento, rifinanzieremo la misura con il decreto di aprile". Anche il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha confermato che il "click day" non ci sarà, precisando che presto sarà fornita "la data a partire dalla quale tutti i cittadini che ne hanno diritto potranno iniziare a fare richiesta per ricevere gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia". Ancora, ha assicurato la ministra, "le risorse stanziate dal Governo sono sufficienti a coprire l'intera platea dei beneficiari". "Già da ieri insieme all'Inps - ha concluso Catalfo - stiamo lavorando per mettere a sistema, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure necessarie per velocizzare l'iter di presentazione delle domande ed erogare gli aiuti previsti dal provvedimento, compresi gli ammortizzatori sociali". Congedo genitori: a dipendenti e autonomi iscritti all'Inps[Torna su] Il congedo di massimo 15 giorni introdotto dall'art. 23 per i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni (o superiore se disabili) spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato (in ipotesi anche i giornalisti). Per tale congedo viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura di contribuzione figurativa. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I soli autonomi iscritti all'INPS, invece, potranno fruire, sempre per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Bonus Baby sitter[Torna su] In alternativa al suddetto congedo, i medesimi lavoratori beneficiari (dipendenti e autonomi iscritti all'INPS) potranno optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. L'INPS è al lavoro per disciplinare le modalità con cui a tale contributo potranno accedere anche i liberi professionisti (tra cui i giornalisti) iscritti presso le rispettive casse di previdenza. Fondo mutui prima casa "Gasparrini"[Torna su] Autonomi e partite IVA potranno ottenere uno stop di 9 mesi sul mutuo della prima casa, stante la prevista estensione dell'ammissione ai benefici del Fondo Gasparrini. Ma non tutti. Tale possibilità spetterà solo a lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Condizioni stringenti e difficili da dimostrare in così breve tempo, soprattutto per molti professionisti le cui attività, per intrinseca natura, sono legate a obiettivi, progetti e risultati che non sempre seguono tempi prefissati e predeterminati. Sospensione ritenute d'acconto[Torna su] Il D.L. prevede anche la sospensione dell'obbligo di versare le ritenute d'acconto. Anche in questo caso, la spettanza del beneficio è limitata alle partite Iva e aziende, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che registrano "ricavi o compensi non superiori a euro 400.000" nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo). Inoltre, nel mese precedente, i potenziali beneficiari non dovranno aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, ovvero essersi avvalsi di collaboratori o prestazioni di terzi. Solo rispettati questi numerosi e puntuali presupposti, sarà possibile profittare del non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per i soli ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020. Sospensione termini fiscali e contributivi[Torna su] Partite IVA e co.co.co. iscritti agli ordini potranno beneficiare della sospensione del versamento di tasse e contributi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (con possibilità rateizzare il dovuto fino a cinque mesi). Nel dettaglio, il decreto prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali e premi dell'assicurazione obbligatoria di marzo). Tuttavia, quanto alla dichiarazione dei redditi precompilata per il 2020, rimane fissato al 31 marzo 2020 (come posticipato dal D.L. 9/2020) il termine per l'invio da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche e per la scelta del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Ciò costringerà molti commercialisti a continuare a lavorare, nonostante la sospensione dei termini per il versamento delle tasse, dunque senza contare su validi indennizzi. |
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