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Data: 22/03/2020 16:00:00 - Autore: VV AA Avv. Ferruccio Pezzulla - Il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento reca un significativo ed importante pacchetto di norme in materia di diritto del lavoro, che va ad incidere su diversi istituti, introducendo delle modifiche in materia di ammortizzatori sociali, permessi, congedi parentali e indennità ad essi correlate, adempimenti previdenziali e, soprattutto, prevede - con norma che fa già molto discutere – lo stop ai licenziamenti individuali di tipo economico ed a quelli collettivi, per sessanta giorni. Di seguito, con alcune considerazioni, sono illustrate le misure che incidono maggiormente nell'area del diritto del lavoro:
Ammortizzatori sociali[Torna su] Il decreto dispone l'estensione, su tutto il territorio nazionale, della c.d. "procedura semplificata" per l'accesso al trattamento di integrazione salariale, introdotta dal DL del 9 marzo per le sole aziende con unità produttive, site nei comuni della originaria "zona rossa", con la previsione di ulteriori agevolazioni. Trattamento di integrazione salariale e Assegno ordinario erogato dal FISAlla luce di tale disposizione, i datori di lavoro che nell'anno in corso procedano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, potranno, infatti, presentare domanda di accesso ai fondi di integrazione salariali (FIS), già disciplinati dal d.lgs. n. 148/2015 e beneficiare della concessione del trattamento con causale COVID 19. In tal caso, si potrà accedere all'assegno ordinario qualora il datore sia iscritto al FIS ed occupi mediamente più di 5 dipendenti. La norma introduce poi, una deroga alle previsioni di cui all'art. 14, d. lgs. n. 148/2015, secondo cui nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, prevedendo che l'informazione e la consultazione sindacale (di durata non superiore a 3 giorni) potranno essere svolte telematicamente e la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il trattamento sarà concesso con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS e non potrà avere durata superiore a 9 settimane. In tale senso non trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. n. 148/2015 che prevedono limiti temporali al godimento di tale prestazione. Infatti, i periodi di integrazione salariale di cui al decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del decreto in questione e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. E', inoltre, previsto l'esonero dal versamento del contributo addizionale e non si applica la limitazione di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, per cui i lavoratori dipendenti, presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, non dovranno necessariamente avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Cassa integrazione in derogaPer quanto concerne, invece, le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, il decreto dispone che possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 19 del decreto medesimo, sopra riferito, per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La norma prevede, inoltre, che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, relativi ai lavoratori destinatari del trattamento e all'anzianità aziendale che, anche in tal caso subisce una deroga, e dall'articolo 12, relativo al periodo massimo di durata del beneficio, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La durata, infatti, è pari, per l'appunto a nove settimane. Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corsoL'art. 21, infine, si rivolge ai datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, i quali possono, in virtù del decreto n. 18/2020, presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro. Cassa integrazione in deroga per gli altri datori di lavoroL'art. 22, infine, dispone che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. La norma, in sostanza, consente, a tutti i datori di lavoro di accedere alla CIG in deroga, fuorchè per i datori di lavoro domestici, garantendo, ai lavoratori di beneficiare di un trattamento economico di integrazione salariale analogo a quello previsto dall'art. 19 del decreto. Congedi permessi e indennità[Torna su] La sezione dedicata a permessi, congedi e indennità per i lavoratori si apre con la previsione che riconosce ai lavoratori, genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il diritto alla fruizione, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Congedo e indennità per emergenza COVID-19Nell'ipotesi in cui i medesimi fruiscano di periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Tale previsione si estende anche ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. In tal caso la relativa indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. L'art. 22 prevede, inoltre, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro Estensione durata permessi legge 104Tra le previsioni, quella sicuramente più significativa, a sostegno dei lavoratori è quella che prevede l'aumento del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale previsione, infatti, prevede l'incremento di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e bonus baby-sitterPer i lavoratori dipendenti del settore pubblico, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23 del decreto medesimo. Invece, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro e non di 600. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Periodo di sorveglianza sanitariaIl periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLLPer le ipotesi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo. Misure in materia previdenziale[Torna su] Rimane sospeso, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1à giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail. Misure in materia di licenziamento[Torna su] Preclusione per 60 giorni dalla data di emanazione del decreto della possibilità, per le aziende, di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e/ o di avviare procedure per i licenziamenti collettivi. Le procedure in corso dovranno considerarsi sospese. Indennità per lavori autonomi e stagionali[Torna su] Il decreto, inoltre, prevede, in favore di lavoratori autonomi titolari di partita iva, co.co.co. professionisti iscritti alla gestione separata INPS, autonomi dell'AGO, stagionali, lavoratori del settore pesca, del turismo, un'indennità pari a 600,00 euro. Restano esclusi da tali benefici i lavoratori autonomi professionisti, titolari di partita iva iscritti alla gestione privatistica. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Avv. Ferruccio Pezzulla Lungotevere dei Mellini, 17 00193 Roma Tel: +39 06 3231290 Cell. + 39 328 9163027
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