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Data: 31/03/2020 14:00:00 - Autore: Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino – Dopo il decreto emesso alla vigilia di Natale relativo al "fondo salva-casa", contenuto nella legge di conversione del decreto fiscale n. 124/2019, nuove emergenze sanitarie ed economiche, in Italia ma non solo nella nostra nazione, hanno reso necessaria l'emissione di nuovi ed urgenti provvedimenti che, di fatto, hanno spostato molto l'attenzione sulle priorità. Oggi indifferibile e prioritaria è l'esigenza di contenere la diffusione della pandemia del Coronavirus.
Coronavirus e vendite immobili all'asta[Torna su]
Tutte le udienze sono state rinviate per legge, ad eccezione solo di quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, che potranno essere svolte solo previa dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso. Ma purtroppo c'erano, e ci sono tutt'oggi, dei procedimenti esecutivi che, seppur terminati in data antecedente alla diffusione della pandemia e dell'emergenza sanitaria di febbraio u.s., non possono essere più portati a termine. Parliamo di quelle procedure esecutive, per intenderci delle vendite degli immobili all'asta, concluse in data antecedente alla sopravvenuta emergenza sanitaria, e che hanno in corso oggi delle ordinanze di liberazione da rispettare. Ordine liberazione casa venduta all'asta durante l'emergenza Coronavirus[Torna su]
E' il caso, ad esempio, della vicenda, portata innanzi al tribunale di Parma, che ha per protagonisti due coniugi che subivano la vendita della loro prima ed unica casa di abitazione in data 19 febbraio 2020. In data 5 marzo, però ricevevano la notifica dell'ordine di liberazione dell'immobile, seppur la provincia, già a far data dal 23 febbraio, era stata segnalata come zona rossa per il contagio del Coronavirus. Di fatti vi era stato già il primo decreto, il D.L. 6/2020, che aveva invitato ad "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute" consentendo "il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Istanza al giudice per autorizzare debitori a restare in casa fino alla fine dell'emergenza[Torna su]
In questa fattispecie, come in molti altri casi in cui ci sono degli ordini di liberazione dell'immobile disposti dal giudice dell'esecuzione in data antecedente all'emergenza sanitaria, il quesito che ci si è posti è se deve essere rispettata l'ordinanza di liberazione dell'immobile, seppur essa abbia come data di liberazione il mese di aprile per esempio, o possa essere chiesto un rinvio di esso data l'emergenza sanitaria e l'impossibilità di muoversi per cercare nuove abitazioni, per la tutela della salute pubblica. In nome e per conto dei coniugi, veniva quindi depositata un'istanza di autorizzazione del debitore ad abitare l'immobile sino alla chiusura dell'emergenza sanitaria, ed anche oltre, in quanto l'emergenza in corso oggi impedisce, a chiunque abbia un'esecuzione in corso ed un'ordinanza di liberazione dell'immobile da rispettare, di riuscire a provvedere, nell'immediato, a reperire una soluzione alternativa. Il Giudice dell'esecuzione, Dott. Di Carluccio, letta l'istanza depositata dalla scrivente, rilevato lo stato di emergenza sanitaria, sospende, come richiesto, l'efficacia dell'ordine di liberazione dell'immobile sino al 31 maggio 2020.
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