Data: 24/03/2020 15:30:00 - Autore: SARA GIUGGIOLI

Avv. Sara Giuggioli - Il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, entrato in vigore lo scorso 17 marzo, contiene anche misure urgenti dirette agli operatori del settore dei servizi di comunicazioni elettroniche e allo svolgimento dei servizi postali.

Le misure sui servizi di comunicazioni elettroniche

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Al Capo I ("Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19"), Titolo V, art. 82, troviamo le "Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche".

L'articolo nasce per far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e, dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 giugno 2020, stabilisce che:

1) Le imprese che svolgono attivit� di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (1), intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativit� e continuit� dei servizi;

2) le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza;

3) le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualit� del servizio da parte degli utenti, dando priorit� alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali;

4) le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilit� e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Le misure straordinarie, di cui alle disposizioni che precedono sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (2) che, laddove necessario al perseguimento delle finalit� indicate e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dalle disposizioni contenute nell'art. 83 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Misure riguardanti il servizio postale

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Nello stesso Capo I, troviamo altres� l'art. 108, contenente "Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale", il quale indica disposizioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali.

Consegne senza raccolta firma

Per questo motivo ne specifica le ipotesi per cui nello svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 (3) e nello svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (4) e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (5), gli operatori postali procederanno alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalit� di recapito.

Multe: 30 giorni per il pagamento in forma ridotta

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Inoltre, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (anzich� 5 giorni) dalla contestazione o notificazione della violazione (6).

Ci� a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e fino a 31/5/20, fatta salva la possibilit� che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la misura possa essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Leggi anche Multe: estesi i termini per pagarle in forma ridotta

Avv. Sara Giuggioli

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(1) Capo II del D.Lgs n. 259/2003 e succ. mod.

(2) L'Autorit� per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) � stata istituita dalla legge 249 del 1997, che svolge, tra l'altro, funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, pi� recentemente, delle poste.

(3) Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999.

(4) Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (GU Serie Generale n.334 del 04-12-1982).

(5) Art. 201, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e succ. mod. (Notificazione delle violazioni).

[vii] Art. 202, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Pagamento in misura ridotta).


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