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Data: 24/03/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]() di Annamaria Villafrate: il CNF torna a dare indicazione importanti agli avvocati e ai tirocinanti, alla luce dell'emergenza Covid19. Con la delibera n. 168 del 20 marzo (sotto allegata) adotta importanti provvedimenti in materia di formazione e tirocinio, mentre con la scheda di lettura del 23 marzo 2020 (sotto allegata) fornisce alcune importanti raccomandazioni per lo svolgimento in sicurezza delle attivit� professionali a causa della mancata sospensione delle stesse.
Formazione continua: le disposizioni del CNF per l'emergenza[Torna su]
Con la delibera n. 168 il CNF, alla luce dell'emergenza del Coronavirus, che impone di adottare provvedimenti uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di formazione e tirocinio e in deroga all'art. 12 del 16/07/2014 e successive modifiche del Regolamento CNF, detta le seguenti regole:
Tirocinio e corsi da remoto[Torna su]
Con detta delibera il CNF, alla luce della sospensione dell'attivit� giudiziaria, della limitazione dello svolgimento delle attivit� presso gli studi professionali e gli uffici legali delle PA e dell'arresto temporaneo dell'attivit� didattica, invita gli iscritti a promuovere modalit� di lavoro da remoto anche per i tirocinanti. I COA sono invitati a sospendere i colloqui per il rilascio delle abilitazioni e i certificati di compiuto tirocinio e a promuovere attivit� formative a distanza. Le Scuole Forensi sono invitate a consentire lo svolgimento delle attivit� di formazione, quando possibile, a distanza. Il CNF delibera infine di presentare al Ministro della Giustizia una richiesta di provvedimento in deroga, al fine di consentire il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche nel caso in cui il tirocinante non abbia ancora preso parte 20 udienze previste per il semestre 1 gennaio 2020 � 30 giugno 2020. Indicazioni avvocati per la mancata sospensione delle attivit� professionali[Torna su]
Il DPCM del 22 marzo 2020, con effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile, dispone la sospensione di tutta una serie di attivit�, tra le quali non figurano quelle professionali. Sono salve quindi le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 in cui si raccomandava di:
Restano salve le misure pi� restrittive disposte dalla autorit� regionali e/o comunali. |
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