Data: 04/12/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
In relazione al caso de quo, alcuni soggetti appartenenti all'area C, pos. ec. C2, hanno impugnato dinanzi al T.A.R . Lazio gli atti relativi alla procedura selettiva interna per l'accesso alla posizione economica C3, profilo professionale “ufficiale giudiziario”, presso il Ministero della Giustizia, nonché gli atti presupposti, chiedendo, altresì, l'accertamento del diritto a partecipare alla procedura medesima. Il T.A.R. adito, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglie il ricorso. Contro la pronuncia del giudice di prime cure, propone ricorso in appello il Ministero della Giustizia che deduce in primis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I giudici del Consiglio di Stato, preliminarmente, richiamano l'Ordinanza 26 febbraio 2004, n. 3948 delle Sezioni Unite della Cassazione - che attiene a fattispecie identica a quella in esame - con la quale è stato precisato il quadro complessivo della giurisdizione in materia di procedure selettive nei seguenti termini: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi misti; c) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie inerenti concorsi per soli interni comportanti passaggio da un'area ad altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno); d) residuale giudizio del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, comportanti il passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima area.* Nella controversia in esame, pertanto, trattandosi di passaggio, all'interno dell'area C, dalla posizione C2 alla posizione C3, ricorre l'ipotesi indicata sub d). Dunque, si tratta di procedure di avanzamento interne alla stessa area, rientranti nell'attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria di inquadramento; mentre, solo in caso di atto finalizzato alla assunzione in una categoria superiore, vi è quella novazione oggettiva del rapporto, richiamata dalla Cassazione (cfr., per tutte, sentenza 15 ottobre 2003 n. 15403) quale indice che distingue le progressioni verticali (attribuite alla cognizione del G.A.) da quelle orizzontali (assegnate alla giurisdizione del G.O.). In conclusione, per i giudici di Palazzo Spada, le controversie scaturenti dall'impugnazione degli atti delle procedure concorsuali di avanzamento orizzontale all'interno della stessa area rientrano nell'attività di gestione del rapporto di lavoro ormai privatizzato e rimesso alla cognizione del giudice ordinario in ogni suo aspetto. (Si ringrazia Altalex - Nota di Francesco Logiudice) LaPrevidenza.it, Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 5.10.2006 n° 5938 - Francesco Logiudice
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