Data: 07/04/2020 17:00:00 - Autore: Giovanni De Lorenzo

Avv. Giovanni De Lorenzo - Riprendendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2016, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3536/2020 sotto allegata, stabilisce che, nel caso in cui il deposito in cancelleria della sentenza e la sua pubblicazione non avvengano contestualmente, il termine per proporre l'impugnazione inizia a decorrere solo dal momento in cui il provvedimento è materialmente inserito nell'elenco cronologico delle sentenze.

Inammissibilità impugnazione sentenza

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Il Tribunale, quale giudice di appello, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale per violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c.

La vicenda posta all'attenzione della Suprema Corte si interseca con l'accorpamento degli uffici dei Giudici di Pace avvenuta con il D.M. Giustizia del 7.3.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.4.2014. Infatti, la sentenza impugnata innanzi al Tribunale è stata trattenuta in decisione in data 18.3.2014 dal Giudice di Pace e, poi, depositata in cancelleria con timbro recante la data del 18.8.2014. La sentenza, poi, è stata pubblicata solo in data 16.11.2015 in seguito all'accorpamento di due Uffici del Giudice di Pace della stessa provincia e comunicata al ricorrente in Cassazione in data 27.11.2015. L'atto di appello è stato passato per la notifica in data 8.1.2016 e notificato ai destinatari in data 16.1.2016.

Il Tribunale, quale giudice dell'appello, ha ritenuto tardiva l'impugnazione e, quindi, l'ha dichiarata inammissibile, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla data del deposito in cancelleria (18.8.2014) e non dalla data della pubblicazione (27.11.2015).

L'art. 327 del codice di procedura civile

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Per ben comprendere la pronuncia in commento è opportuno riportare il testo dell'art. 327 del codice di procedura civile, rubricato "Decadenza dall'impugnazione": "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn.i 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292".

La norma, quindi, prevede il c.d. termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, che va distinto dal c.d. termine breve di 30 giorni previsto dall'art.325 c.p.c. nel caso della notifica della sentenza. Entrambi i termini (breve e lungo) sono soggetti alla regola della sospensione durante il periodo feriale previsto fra il 1 ed il 31 agosto di ogni anno. Decorso il termine per l'impugnazione (breve o lungo in base alla notifica o meno della sentenza) non si potrà più esperire alcun mezzo di impugnazione ordinaria.

Nel caso di specie il Tribunale, ritenendo che la decorrenza del termine iniziasse dal 18.8.2014, data del deposito in cancelleria della sentenza, ha dichiarato tardiva ed inammissibile l'impugnazione notificata nel gennaio 2015 per decorrenza dei sei mesi previsti dall'art.327 c.p.c.

Termine per l'impugnazione quando deposito e pubblicazione non coincidono

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In primo luogo si evidenzia che, su proposta del Consigliere Relatore, la Corte ha definito il procedimento ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ("Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso"), che, al comma I, prevede che "Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso". Pertanto, la Corte ha definito la vicenda con ordinanza emessa in camera di consiglio.

Nella motivazione della pronuncia, quindi, dopo aver ripercorso l'iter temporale della questione, la Corte ha ripreso quanto enunciato dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione con la sentenza n.18659 del 22.9.2016, nella quale, dopo aver precisato che "il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati", è stato affermato che "Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo".

Nel caso di specie, peraltro, è stato provato, mediante la dichiarazione del Giudice di Pace Coordinatore, che, essendosi verificata la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace originario ed il suo successivo accorpamento a quello del comune capoluogo, solo in data 15.10.2015 si era avuta la materiale disponibilità del registro cronologico e del registro di deposito delle sentenze dell'ex Ufficio del Giudice di Pace soppresso. Solo da tal momento, quindi, si era potuto procedere alla materiale registrazione delle sentenze.

Pertanto, applicando anche al caso di specie il principio evidenziato dalle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, ha affermato che una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: in caso contrario, la sentenza non sarebbe identificabile e, quindi, non potrebbe essere considerata come ufficialmente depositata. Per tale motivo la Corte ha ritenuto che l'appello fosse stato erroneamente considerato tardivo dal Tribunale ed ha cassato la sentenza con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per il prosieguo.


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