Data: 29/03/2020 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non pu� essere contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la validit� delle delibere assembleari sottese alle somme ingiunte. Sul punto, infatti, va preventivamente attivata la procedura di cui all'art. 1137 del codice civile. In mancanza, e finch� non intervenga sentenza definitiva che decida in merito, nessun condomino potr� avanzare supposte cause dl invalidit� della delibera al fine di non rispettarla.
Ancora, con riguardo alla contestazione sulla possibilit� di accedere al monitorio senza previa diffida, deve ritenersi che il sollecito al condomino moroso non sia obbligatorio, n� possa essere una condizione di procedibilit� del recupero del credito.
Sono i principi espressi dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 247/2020 (sotto allegata) inerente la vicenda di un condomino destinatario di un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Condominio e avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di quote condominiali. L'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo viene rigettata dal Giudice di Pace e anche dal Tribunale in seconde cure.

Validit� delibere assembleari sottese alle somme ingiunte

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In primis, si discute delle delibere assembleari sottese alle somme ingiunte, che il condomino-opponente chiedeva venissero annullate. Il Giudice di Pace, tuttavia, ha chiarito che i condomini assenti, astenuti e dissenzienti possono impugnare le delibere attivando la procedura di cui all'art. 1137 del codice civile.
Senza l'impugnazione e fino alla sentenza definitiva che decida in merito, nessun condomino potr� avanzare supposte causa d'invalidit� della deliberazione al fine di non rispettarla (e quindi non pagare gli oneri condominiali).
Il Tribunale, confermando tali valutazioni, precisa che l'opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa dal singolo condomino avverso l'ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c., non pu� riguardare questioni involventi la legittimit� (valutabile in termini di annullabilit�) della delibera assembleare condominiale posta a suo fondamento.
Il procedimento di opposizione pu�, quindi, avere ad oggetto le sole doglianze in ordine alla sussistenza del debito o alla documentazione costituente prova scritta dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non anche la validit� della stessa che pu� venire contestata, in via separata, solamente con l'impugnazione di cui all'art. 1337 c.c. poich� l'attualit� del debito non � subordinata alla sua validit� ma alla sua efficacia (Cass. n.17206/2005).

La diffida al condomino

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Ancora, secondo il giudice capitolino, non pu� affermarsi che il credito condominiale diventi esigibile solo dopo la diffida: nel dettaglio, tale credito si considera "certo" e "liquido" con l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione, indifferentemente che si tratti di riparto preventivo o consuntivo, ed"esigibile", quando la scadenza del termine, eventualmente riferito alle singole rate, rende attuale l'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 1182 c.c. (mora ex re).

L'orientamento della giurisprudenza

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Sul punto si richiama un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il sollecito al condomino moroso non � obbligatorio, n� pu� essere una condizione di procedibilit� del recupero del credito. E ci� anche qualora il regolamento di Condominio preveda la previa diffida, poich� in tal caso la violazione pu� al pi� far discendere in capo all'amministratore una responsabilit� da inesatto adempimento del mandato (cfr. Cass., 9181/2013).
Tale principio � rafforzato dalla previsione di cui ai novellati artt. 63 disp. att. c.c. e 1129, comma 9, c.c., in base alla quale il ricorso alla procedura monitoria rappresenta addirittura un obbligo per l'amministratore che deve provvedere in tal senso entro stretti termini.

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