Data: 27/03/2020 17:00:00 - Autore: Floriana Baldino

Avv. Floriana Baldino � Il d.l. ormai noto a tutti come decreto "Cura Italia", ovvero il D.L. 18/2020, ha introdotto delle grandi misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese per le sopravvenute esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare il titolo III regolamenta le misure a sostegno della liquidit� attraverso il sistema bancario. Esaminiamo, nel dettaglio, gli articoli che riguardano la sospensione dei mutui, finanziamenti e leasing:

Chi ha diritto alla sospensione del pagamento delle rate

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L'articolo 54, che regolamenta il fondo di solidariet� dei mutui prima casa, specifica che: "l'ammissione ai benefici del Fondo � estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivit� operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorit� competente per l'emergenza coronavirus".

Quindi, � chiaro che per ottenere la sospensione delle rate � sufficiente un'autocertificazione e non necessariamente l'ISEE, anzi quest'ultimo viene escluso dal comma successivo.

Come ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo

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L'art. 56 invece si occupa nello specifico della sospensione delle rate del mutuo, dei finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, nonch� del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Il decreto "cura Italia", ha previsto che, su specifica richiesta del cliente mutuatario, il pagamento delle rate potr� essere sospeso sino al 30 settembre 2020.

Sospensione dietro domanda

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Si legge ancora, nel decreto "Cura Italia", che la sospensione verr� concessa, dietro istanza del cliente, in assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Sempre nell'art. 56, c.2 lett. c), si legge inoltre che "� facolt� delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

Per meglio dire, � concessa la sospensione dell'intera rata del mutuo, o solo della quota capitale, ma questa scelta deve essere specificata dalla parte interessata nella sua richiesta di sospensione.


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