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Data: 27/03/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]() di Annamaria Villafrate - La circolare del 24 marzo 2020 (sotto allegata) del Ministero degli Interni, alla luce delle disposizioni dei vari decreti emessi dal Governo per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus e dare respiro ai cittadini, prevede una riduzione sostanziosa dell'importo per chi paga le multe entro 30 giorni, tempi più ampi per visite periodiche e revisioni dei mezzi, proroga dei documenti in scadenza che abilitano alla guida e 15 giorni in più di copertura assicurativa.
Revisione e visita dei veicoli[Torna su]
Veicoli, motoveicoli e rimorchi che devono essere sottoposti a visita periodica ai sensi degli artt. 75 (accertamento requisiti di idoneità della circolazione) e 78 (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) del codice della strada possono circolare fino al 31 ottobre solo se la visita è programmata entro il 31 luglio 2020, se già immatricolati. I mezzi da sottoporre a revisione annuale o periodica:
La circolare precisa che, ferma restando l'inapplicabilità delle sanzioni per la circolazione senza visita o revisione, è comunque opportuno che l'utente prenoti con il dovuto anticipo la visita o la revisione per evitare di concentrare in un arco di tempo limitato le richieste, rendendo così difficile agli uffici competenti di far fronte per tempo a tutte le richieste. Prorogata la scadenza della patente di guida e dei CIG[Torna su]
I documenti di riconoscimento e d'identità scaduti alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 o in scadenza al 31 agosto 2020 sono considerati validi fino a questa data. Stessa validità e scadenza per la patente di guida, in quanto equipollente alla carta d'identità, sia essa rilasciata in Italia che in uno degli Stati dell'Unione Europea. Stessa regole e scadenze per i certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, in quanto equiparati alla patente di categoria AM. Per cui anche se i documenti sono scaduti dopo il 31 gennaio, fatte salve proroghe ulteriori, è possibile condurre i veicoli fino al 31 agosto 2020. Proroga di autorizzazioni, concessioni, permessi e atti in scadenza[Torna su]
Prorogata fino al 15 giugno 2020 la validità di certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, tra cui figurano, a puro titolo esemplificativo:
Proroghe diverse per i titolari di permesso provvisorio alla guida, che devono sottoporsi a visita presso le competenti commissioni mediche e per i titolari della carta di circolazione che svolgono trasporto professionale di cose, persone o merci pericolose, come meglio specificato nella circolare. Sconto sulle sanzioni pecuniarie[Torna su]
Nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 è possibile pagare le sanzioni del Codice della Strada nel temine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, pagando l'importo scontato del 30%. In sostanza si tratta delle violazioni contestate o notificate a partire dal 16 febbraio 2020. Il pagamento in forma ridotta è escluso quando sono applicate le misure accessorie della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida. Per la sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento dell'attività difensiva e della presentazione dei ricorsi valgono le regole del Dl n. 9/2020 del 2 marzo e del DPCM del 9 marzo 2020. Termini più lunghi per l'Rc Auto[Torna su]
In assenza della sospensione dei pagamenti dei premi assicurativi, fino al 31 luglio 2020 il periodo in cui l'impresa assicurativa è tenuta a mantenere operante la garanzia, se nel frattempo non viene stipulata una nuova polizza o non viene rinnovata quella precedente, è prorogato a 30 giorni. Per cui fino al 31 luglio è possibile circolare anche se la polizza assicurativa è scaduta da 30 giorni al massimo. Leggi anche: - Multe: estesi i termini per pagarle in forma ridotta - Patenti scadute: proroga fino ad agosto |
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