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Data: 31/03/2020 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Finalità della conciliazione[Torna su]
La conciliazione è un istituto che persegue una specifica finalità: quella deflattiva del contenzioso giudiziale. Con la conciliazione, infatti, le parti giungono alla definizione della controversia in essere tra loro senza arrivare all'emanazione di una sentenza da parte del giudice. Conciliazione giudiziale[Torna su]
L'accordo che le parti raggiungono all'esito di un procedimento di conciliazione deve essere supervisionato e guidato dall'intervento di un terzo, che può essere un giudice o un conciliatore. Nel primo caso si parla di conciliazione giudiziale, che avviene quando la causa avente ad oggetto la questione controversa è già stata avviata. Con la conciliazione giudiziale, il giudice non deve decidere chi deve rinunciare a cosa e chi deve accettare cosa, ma si limita ad aiutare le parti a mettersi d'accordo. Gli esempi più noti di conciliazione giudiziale sono rappresentati dal tentativo di conciliazione affidato al giudice di pace nel corso della prima udienza e dal tentativo di conciliazione affidato al presidente del tribunale durante l'udienza di comparizione dei coniugi nei giudizi di separazione. Conciliazione stragiudiziale[Torna su]
Quando la conciliazione non è guidata dal giudice si parla di conciliazione stragiudiziale. Questa avviene al di fuori del giudizio, nell'ambito di una specifica procedura, anche in questo caso condotta da un soggetto terzo, denominato conciliatore. Ad essa le parti ricorrono preventivamente per evitare di instaurare un giudizio e, a seconda dei casi, la stessa di configura come facoltativa od obbligatoria. Sia l'accordo di conciliazione giudiziale che quello di conciliazione stragiudiziale devono essere il frutto della libera determinazione delle parti. Conciliazione è mediazione?[Torna su]
La descrizione della conciliazione stragiudiziale rende evidente le analogie di questa con la mediazione. In effetti, la mediazione altro non è che un'ipotesi di conciliazione, condotta secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2010. La relativa procedura viene svolta presso degli appositi organismi di mediazione e in alcuni casi è obbligatoria, in altri facoltativa. In particolare, è necessario aver instaurato un procedimento di mediazione (non andato a buon fine) prima di poter validamente ricorrere al giudice in tutti i casi in cui la controversia abbia uno dei seguenti oggetti:
Negli altri casi, il ricorso alla mediazione è comunque possibile (sempre che non ci si trovi di fronte a diritti indisponibili) ma non obbligatorio. Vai alle guide: Conciliazione sindacale[Torna su]
Altra ipotesi di conciliazione molto diffusa è la conciliazione sindacale. Ad essa possono ricorrere il lavoratore subordinato e il datore di lavoro, tra i quali sia in corso una controversia alla quale decidano di tentare di porre fine senza rivolgersi al giudice ma rivolgendosi a un sindacato. Con la conciliazione sindacale, di norma, il lavoratore, alla presenza di un conciliatore, rinuncia a rivendicare un proprio diritto ottenendo in cambio un risarcimento economico dal datore di lavoro. Essa non può avere a oggetto diritti indisponibili del lavoratore. Se le parti raggiungono l'accordo, il verbale di avvenuta conciliazione va sottoscritto sia dai rappresentanti sindacali che dal lavoratore e dal datore di lavoro e deve essere depositato presso la Direzione territoriale del lavoro che, dopo averne accertato l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale competente. In tal modo, il verbale acquista efficacia esecutiva. Conciliazione Corecom[Torna su]
La conciliazione dinanzi al Corecom è quella dedicata alla risoluzione delle controversie tra gli operatori del settore delle telecomunicazioni e i loro utenti. In tale ambito, il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità delle eventuali controversie dinanzi al giudice ordinario. La procedura è disciplinata da un apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e si svolge interamente per via telematica. Conciliazione Arera[Torna su]
Infine, possiamo citare la conciliazione Arera, istituita da tale autorità per tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli operatori dell'energia elettrica e del gas e gli utenti finali. Alla conciliazione Arera possono accedere anche i produttori di energia elettrica (prosumer) con riferimento alle controversie in essere con gli operatori e il GSE (gestore dei servizi elettrici). Si tratta di un servizio gratuito, che si svolge necessariamente online. Leggi anche La conciliazione in sede non contenziosa davanti al GDP |
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