Data: 29/03/2020 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sono in vigore dal 28 marzo (e fino all'entrata in vigore di un nuovo D.P.C.M) le nuove, stringenti, disposizioni rivolte a chiunque intenda fare ingresso in Italia. Si tratta di misure adottate da un'ordinanza (qui sotto allegata) firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
Lo scopo � quello di contrastare l'ulteriore diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha pesantemente segnato in questi mesi il nostro paese. Ulteriori precisazioni riguardanti gli obblighi di spostamento sono anche forniti dalle FAQ presenti sul sito del Ministero degli Affari Esteri, di cui si riportano di seguito alcuni estratti.

Entrata in Italia

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Chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, sar� tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, che specifichi in modo chiaro e dettagliato:
  • i motivi del viaggio (salute, lavoro, necessit� assoluta);
  • l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sar� svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, nonch� il mezzo privato o proprio che verr� utilizzato per raggiungerla;
  • un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario

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Le persone che fanno ingresso in Italia con qualunque mezzo (compresi quelli propri o privati), anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. Anche in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sar� obbligatorio segnalarlo con tempestivit� all'Autorit� sanitaria.
Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata, l'Autorit� sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalit� e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.
Chi entra in Italia per lavoro pu� ancora utilizzare la possibilit� di rimandare l'inizio della quarantena di 72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ci� sia assolutamente necessario. Ancora, sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.
Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l'insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario � sempre consentito alle persone di procedere a un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all'Autorit� sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verr� utilizzato. L'Autorit� sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

Obblighi di vettori e armatori

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Anche vettori e armatori sono responsabilizzati. Dovranno acquisire e verificare l'autocertificazione prima dell'imbarco e provvedere alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri, vietando l'imbarco in caso di stato febbrile (temperatura uguale o maggiore di 37,5 gradi), nonch� nei casi in cui la documentazione sia incompleta.

Dovranno, inoltre, adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provveder�, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Navi passeggeri di bandiera estera

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L'ordinanza ministeriale, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle societ� di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.

Rientro dall'estero di cittadini italiani o stranieri residenti in Italia

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Le FAQ sul sito del Ministero degli Esteri chiariscono che i cittadini italiani all'estero o stranieri residenti in Italia potranno effettuare rientro se si tratta di urgenza assoluta.
� quindi, per esempio, consentito il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all'estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). � ugualmente consentito il rientro in Italia dei cittadini italiani costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perch�, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi � stato definitivamente interrotto).
Una volta entrati nel territorio nazionale, gli interessati dovranno raggiungere la propria casa nel minore tempo possibile. Le circostanze di assoluta urgenza, lavoro o salute devono essere autocertificate. � necessario preparare l'autocertificazione prima della partenza, indicando in modo specifico i motivi del rientro, il luogo dove si trascorrer� il successivo periodo di isolamento di 14 giorni e il recapito telefonico, anche mobile, durante l'isolamento. Per l'autocertificazione si pu� usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero dell'interno.
L'ingresso in Italia andr� comunicato al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e seguir� il periodo sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni. La sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente gi� presenti in Italia.

� consentito farsi venire a prendere?

� possibile chiedere a una persona di farsi venire a prendere in macchina all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo. Tuttavia, ci� � consentito a una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione.
Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza", che dovr� essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell'interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca.
Resta fermo l'obbligo di comunicazione al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonch� l'obbligo di segnalare con tempestivit� l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorit� sanitaria.

Cittadini stranieri in Italia e rientro nel proprio paese

Il rientro dei cittadini stranieri, attualmente in Italia, nel proprio paese � consentito, se il rientro � un'urgenza assoluta, alle medesime condizioni alle quali � sottoposto il rientro dei cittadini italiani dall'estero. La temporanea sospensione dell'attivit� lavorativa o la sua continuazione in modalit� di "lavoro agile" non consentono invece spostamenti. Il Ministero degli Estesi raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.

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