Data: 31/03/2020 16:00:00 - Autore: Giovanni Fidone
Avv. Giovanni Francesco Fidone - L'emergenza Covid-19 ha creato enorme confusione, tra l'altro, nel settore dei contratti pubblici.

Decreto Cura Italia e sospensione termini

Sul tema, invero, � intervenuto il D.L. n. 18 del 17/03/2020, nel tentativo di introdurre misure dirette a far fronte all'emergenza, garantendo il bene primario della salute, l'iniziativa economica privata e nel contempo l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento della P.A.
In tale contesto, l'art. 103 del D.L. 18/2020 ha previsto, tra l'altro, che nel computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data ed il 15/04/2020.
Resta fermo l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare ogni misura necessaria per garantire la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.
Non sono mancate, in ragione di tale provvedimento, le pi� disparate "reazioni" da parte delle Stazioni Appaltanti, trovatesi a gestire un'emergenza senza precedenti in un quadro normativo piuttosto confuso.

La circolare del Mit

Finalmente, lo scorso 23 marzo 2020 � intervenuto in prima persona il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con una propria circolare, che cerca di mettere ordine nel campo delle procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016.
Ebbene, in maniera inequivocabile, il Ministro chiarisce che la sospensione dei termini per il periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/04/2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, quindi, anche alle procedure di appalto e concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
La ratio della norma �, infatti, quella di garantire la piena partecipazione procedimentale da parte dei privati, in una fase di grave difficolt�, evitando al contempo che lo stato emergenziale determini comunque ritardi nella definizione dei procedimenti da parte della P.A.

Contemperamento interessi pubblici e privati

Quello dei contratti pubblici, precisa il Ministro, � proprio la "sedes materiae" tipica di applicabilit� della sospensione dei termini, tranquillizzando in tal modo sia le imprese che le Stazioni Appaltanti le quali, in un momento particolarmente complesso, potranno operare con maggiore "serenit�".
Tuttavia, la circolare � chiara nel prevedere che la parte privata e quella pubblica possano comunque validamente porre in essere l'attivit� prevista nel termine originario o comunque in un termine inferiore a quello della sospensione.
In attesa della ripartenza, anche nel campo dei contratti pubblici, il Governo, oltre a fare chiarezza, dimostra quel pizzico di buon senso necessario nel perseguire il giusto contemperamento di interessi pubblici e privati.

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