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Data: 31/03/2020 16:00:00 - Autore: Giovanni Fidone Avv. Giovanni Francesco Fidone - L'emergenza Covid-19 ha creato enorme confusione, tra l'altro, nel settore dei contratti pubblici.
Decreto Cura Italia e sospensione termini[Torna su] Sul tema, invero, è intervenuto il D.L. n. 18 del 17/03/2020, nel tentativo di introdurre misure dirette a far fronte all'emergenza, garantendo il bene primario della salute, l'iniziativa economica privata e nel contempo l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento della P.A. In tale contesto, l'art. 103 del D.L. 18/2020 ha previsto, tra l'altro, che nel computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data ed il 15/04/2020. Resta fermo l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare ogni misura necessaria per garantire la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Non sono mancate, in ragione di tale provvedimento, le più disparate "reazioni" da parte delle Stazioni Appaltanti, trovatesi a gestire un'emergenza senza precedenti in un quadro normativo piuttosto confuso. La circolare del Mit[Torna su] Finalmente, lo scorso 23 marzo 2020 è intervenuto in prima persona il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con una propria circolare, che cerca di mettere ordine nel campo delle procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016. Ebbene, in maniera inequivocabile, il Ministro chiarisce che la sospensione dei termini per il periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/04/2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, quindi, anche alle procedure di appalto e concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici. La ratio della norma è, infatti, quella di garantire la piena partecipazione procedimentale da parte dei privati, in una fase di grave difficoltà, evitando al contempo che lo stato emergenziale determini comunque ritardi nella definizione dei procedimenti da parte della P.A. Contemperamento interessi pubblici e privati[Torna su] Quello dei contratti pubblici, precisa il Ministro, è proprio la "sedes materiae" tipica di applicabilità della sospensione dei termini, tranquillizzando in tal modo sia le imprese che le Stazioni Appaltanti le quali, in un momento particolarmente complesso, potranno operare con maggiore "serenità". Tuttavia, la circolare è chiara nel prevedere che la parte privata e quella pubblica possano comunque validamente porre in essere l'attività prevista nel termine originario o comunque in un termine inferiore a quello della sospensione. In attesa della ripartenza, anche nel campo dei contratti pubblici, il Governo, oltre a fare chiarezza, dimostra quel pizzico di buon senso necessario nel perseguire il giusto contemperamento di interessi pubblici e privati. |
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