Data: 31/03/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con il decreto del 25 marzo 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (sotto allegato), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 54 del Decreto Cura Italia n. 18/2020, si prevede l'estensione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche agli autonomi e ai liberi professionisti.

Vediamo prima in quali casi è previsto l'accesso al Fondo per i lavoratori dipendenti e in seguito i casi in cui possono accedere allo stesso gli autonomi e i liberi professionisti:

Fondo di solidarietà mutuo prima casa anche per autonomi e professionisti

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 25 marzo 2020 ha emesso un decreto con cui apre il Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa ai liberi professionisti e agli autonomi.

Il tutto alla luce dei seguenti provvedimenti:

  • decreto n. 244/2007, che ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa;
  • decreto n. 132/2020 contenente il regolamento di detto Fondo;
  • decreto n. 9/2020 che prevede, in conseguenza del Coronavirus, la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • decreto n. 18/2020 che all'art. 54, comma 1, prevede, per 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto, in deroga alla disciplina del Fondo, l'ammissione ai benefici del Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti in presenza di determinate condizioni, senza l'obbligo di presentare l'Isee.

Condizioni di accesso ai benefici del Fondo per i dipendenti

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Può accedere ai benefici del Fondo di solidarietà mutui prima casa chi si trova nelle seguenti condizioni:
  • chi ha dovuto sospendere il lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • chi è stato costretto a ridurre l'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari ad almeno il 20% dell'orario complessivo.

Durata massima della sospensione del mutuo per i lavoratori dipendenti

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Chi si è trovato in una delle due condizioni suddette, previste per accedere al Fondo, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa:
  • per 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • per 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • per 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore ai 303 giorni lavorativi consecutivi.Ferma la durata massima di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, nei limiti delle risorse del fondo.

Documenti da allegare all'istanza prevista in favore dei dipendenti

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Chi intende presentare istanza di accesso al Fondo deve allegare uno dei seguenti documenti:
  • la copia del provvedimento amministrativo che ha autorizzato il trattamento di sostegno al reddito;
  • la richiesta del datore all'ammissione della misura prevista per il sostegno al reddito;
  • la dichiarazione del datore di lavoro che attesta la sospensione e/o la riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

A quanto ammontano le agevolazioni?

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Dal 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del decreto n. 18/2020, per la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo provvederà a rimborsare alle banche gli interessi
compensativi, nella misura stabilita dall'art. 2, co. 478 della legge n. 244/2007, ossia nella misura "pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro."

Per il calcolo degli interessi compensativi si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, che non comporta l'applicazione di commissioni, spese ulteriori o richiesta di nuove garanzie.
Tali modalità di calcolo vengono applicate anche alle sospensioni già concesse per le quali il Fondo, alla data del 17 marzo, non ha ancora liquidato l'importo dovuto.

Fondo mutui prima casa anche per autonomi e liberi professionisti

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Sono ammessi ai benefici del Fondo mutui per l'acquisto della prima casa, in deroga alla disciplina del fondo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del decreto Cura Italia, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertificano di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente alla domanda, o nel minor periodo di tempo compreso tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda (se non è passato un trimestre), un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019, a causa della chiusura o della restrizione della propria attività adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Il lavoratore autonomo è il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge n. 81/2017, che rinvia alle disposizioni del titolo III del codice civile e all'art. 2222 c.c. che definisce il contratto d'opera. Per libero professionista invece deve intendersi a chi è iscritto a un ordine professionale o a un'associazione iscritta nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico.
Per poter accedere al Fondo autonomi e liberi professionisti non sono tenuti a presentare l'Isee.

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