Data: 30/03/2020 19:50:00 - Autore: Valentina Chianese

A causa della emergenza epidemiologica cagionata dal coronavirus, dal giorno 27 febbraio 2020, sono state sospese tutte le attivit� scolastiche per le scuole di ogni ordine, compresi asili nido e scuole dell'infanzia.

Come comportarsi nel caso in cui vengano richieste da parte degli asili nido privati la corresponsione delle rette per i mesi in cui il vostro bambino sia rimasto a casa?

Nido e asili pubblici e privati

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Per quelli pubblici sono state adottati provvedimenti di sospensione delle rette e delle mense con provvedimenti amministrativi da parte dei Comuni.

Nel caso invece di asili nido privati, per prima cosa sarebbe il caso di controllare il contratto firmato al momento dell'iscrizione, e capire se contiene una clausola che prevede il pagamento della retta anche con una chiusura imposta da eventi esterni.

Rimborso della retta ex art. 1256 c.c.

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Nel caso in cui la predetta clausola non vi fosse certamente potrete richiedere il rimborso della retta sostenuta nel tempo in cui Vostro figlio sia stato assente, mentre per le rette future, nessun inadempimento potr� esservi addebitato, in quanto in base ai principi codicistici le obbligazioni da noi contratte possono estinguersi, come disposto dell'art. 1256 Codice civile, se per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [1218, 1463]. Se l'impossibilit� � solo temporanea, il debitore finch� essa perdura, non � responsabile del ritardo nell'adempimento [1219].

Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilit� perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1325 n. 2] o alla natura dell'oggetto, il debitore non pu� pi� essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha pi� interesse a conseguirla. Ma anche perch�, ai sensi dell'art. 1467 c.c. nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti � divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione pu� domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c.

Inadempimento non imputabile al debitore

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Ci� significa innanzitutto che l'inadempimento non � imputabile al debitore: se, invece, lo fosse, questi ne sopporterebbe le conseguenze.

Se l'impossibilit� � temporanea, ed essa perdura, il debitore non � responsabile del ritardo ed � liberato quando non pu� essere pi� obbligato ad eseguire la prestazione, che a causa di evento straordinario e imprevedibile � divenuta altre s� eccessivamente onerosa.

Nel caso di specie, quindi, potrete certamente richiedere il rimborso della retta sostenuta nel tempo in cui Vostro figlio sia stato assente, mentre per le rette future, come evidenziato, nessun inadempimento potr� esservi addebitato, in quanto qualora la prestazione � divenuta certamente impossibile ma anche eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Avv. Valentina Chianese - partner Studio Legale Sozio

(https://www.facebook.com/171992346174281/videos/2696695180619786/)

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