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Data: 01/04/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 7579/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso del conducente di una vettura rimasta coinvolta in un sinistro stradale in cui ha perso la vita il guidatore dell'autoarticolato investitore. Per gli Ermellini, la Corte d'appello ha correttamente riconosciuto il concorso di colpa del conducente della vettura. Il giudice dell'impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha dato rilievo al fatto che la vettura avesse invaso in misura irrilevante la corsia stradale, quanto piuttosto al fatto che in corso di causa non è stato provato il motivo per il quale l'auto si sia fermata nella corsia di emergenza, mancando la prova del guasto asserito dalla parte.
Concorso di colpa per l'auto ferma in corsia di emergenza[Torna su]
Su una strada statale si verifica uno scontro tra un autoarticolato e un'auto ferma sulla corsia di emergenza. A causa dell'urto il conducente dell'autoarticolato in seguito perde la vita mentre i due soggetti all'interno della vettura riportano lesioni. Costoro agiscono in giudizio contro gli eredi del conducente dell'autoarticolato, nel frattempo defunto, della snc proprietaria del mezzo e della compagnia assicurativa. I due attori affermano di essere stati travolti dal conducente dell'autotreno mentre si trovavano fermi sulla corsia preferenziale a causa di un guasto alla macchina. Il Giudice di primo grado attribuisce l'intera responsabilità del sinistro al conducente dell'autotreno, perché viaggiando troppo a ridosso del veicolo che lo precedeva, non è riuscito a evitare l'impatto con il veicolo in sosta poiché si è messo nelle condizioni di non poterlo avvistare per tempo e quindi evitarlo. Il giudice dell'appello invece attribuisce la responsabilità nella misura del 70% al conducente dell'autoarticolato e del 30% a quello della vettura. La Corte ha rilevato un concorso di responsabilità da parte del conducente dell'auto perché non ha dimostrato la necessità assoluta di fermarsi e in ogni caso nel farlo, ha invaso leggermente la corsia di marcia. Violazione codice della strada e art. 2043 c.c.[Torna su]
Ricorre in Cassazione il conducente della vettura e il passeggero sollevando con il primo motivo del ricorso la violazione degli artt. 149 e 161 del codice della strada e dell'art 2043 c.c. Errato l'accertamento della Corte d'Appello relativo all'invasione della corsia di marcia da parte della vettura ferma su quella d'emergenza e contraddittoria la decisione nel punto in cui prima ha ritenuto responsabile del sinistro il conducente dell'autoarticolato per essersi posto nella condizione di non vedere l'auto ferma sulla corsia e poi ritenuto imprevedibile la sosta del veicolo. Con il secondo sollevano questione analoga, con il terzo invece lamentano la violazione degli artt. 1227 e 1233 cc e artt. 40 e 41 c.p. Secondo loro, la Corte non motiva la ragione per la quale l'ingombro minimo della vettura della corsia ha avuto un'efficienza causale nel sinistro, tanto più che a pag. 23 della sentenza si specifica che "la minima infrazione da parte del veicolo del (….) è causalmente irrilevante a fronte della ben più colpevole condotta del conducente dell'autotreno." Con il quarto ritengono violati gli artt. 2697, 2054, 1223, 1227 c.c. in quanto la difficoltà di ricostruire con esattezza i fatti avrebbe dovuto portare la Corte a non applicare il principio di presunzione di pari colpa previsto dall'art. 2054 comma 2, in quanto sarebbe stato più corretto applicare il comma 1, imputando la responsabilità al conducente, salva la prova contraria a suo carico, che non è stata fornita. Con il quinto lamentano la violazione dell'art 92 c.p. e con il sesto l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso ovvero che il conducente dell'autoarticolato al momento dell'impatto non indossasse le cinture di sicurezza. Fatto che avrebbe dovuto condurre alla riduzione del risarcimento in favore del soggetto alla guida del camion. Colpevole anche il conducente se manca la prova del guasto[Torna su]
La Cassazione, con ordinanza n. 7579/2020 rigetta il ricorso principale perché i primi quattro motivi sollevati dal conducente della vettura, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili e i restanti due infondati. La Corte precisa che il giudice dell'impugnazione ha dato rilievo non solo all'invasione della corsia d'emergenza da parte della vettura, ma soprattutto al fatto che non è stato provato il motivo che ha costretto il conducente a fermarsi sulla corsia d'emergenza. Il conducente della vettura quindi ha concorso a causare il sinistro perché si è fermato sulla corsia di emergenza senza un motivo valido. Basta questo a giustificare il concorso di colpa. Infondato anche il quinto motivo, così come il sesto, perché come ammesso dalle parti, la questione delle cinture di sicurezza è stata solo accennata, pertanto non può essere considerarsi come una vera e propria eccezione su cui il giudice si sarebbe dovuto pronunciare. Leggi anche Il concorso di colpa negli incidenti stradali |
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