Data: 13/04/2020 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Regola generale in tema di definizione dei procedimenti disciplinari militari è che questi devono essere definiti in tempi certi e determinati.
La ragione di tale previsione attiene all'esigenza di rendere certa la situazione giuridica del dipendente pubblico, il quale non può essere collocato all'interno di un'area di incertezza rispetto alla sua posizione disciplinare.

Il procedimento disciplinare militare

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Ad interessarsi della particolare e delicata questione è stato, tra gli altri, il Tar Lazio Sezione 1-bis, con la sentenza n. 9325 del 13 settembre 2018, non appellata.
Si tratta di una pronuncia articolata e complessa, qui schematizzata per evidenti motivi espositivi e divulgativi.
Dunque, tra le pieghe del processo il militare ricorrente contesta la legittimità di riattivare il procedimento disciplinare già sospeso per ragioni estranee alle previsioni di legge.
In sostanza, egli ritiene che le ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare costituiscano un numero chiuso, assolutamente non estensibile.

La tipicità degli atti del procedimento disciplinare militare

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Il Tar Lazio concorda, cioè sostiene il principio generale per cui la definizione dei procedimenti in questione deve avvenire nei tempi prefissati.
Poi, in tale contesto si inserisce il principio della tipicità degli atti del procedimento disciplinare militare, volto proprio a salvaguardare la razionalità e speditezza dell'azione amministrativa.
L'effetto che produce questo principio è quello secondo cui risultano illegittime tutte quelle attività dilatorie non riconducibili a quelle tipiche previste dalla Legge.
In questo senso, le interruzioni del procedimento disciplinare sono evenienze del tutto eccezionali e di stretta interpretazione, che non possono essere ampliate dall'amministrazione, in nessun caso.
Dice il Collegio che, nel contesto militare, il Legislatore ha previsto termini stringenti per la definizione delle incolpazioni, anche per ipotesi nel caso di contestuale scrutinio dello stesso fatto da parte del giudice penale.
Il Legislatore, modificando la precedente previsione normativa ha previsto, in specifiche evenienze, la sospensione dell'avviato procedimento solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare, ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare.

Il principio di non aggravamento del procedimento

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A questo, soggiunge il Tar, si colleghi il generale principio di non aggravamento del procedimento, in forza del quale l'amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Per tornare al caso trattato, la p.a. aveva sospeso il procedimento attivato per l'irrogazione di una sanzione di stato per motivi estranei alle previsioni normative, connessi a mere ed ipotetiche evenienze afferenti l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Cioè in pratica la p.a. aveva anticipato la decisione dell'A.G. nella convinzione dell'irrogazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che, come tale, non è soggetta ad alcuna valutazione da parte dell'amministrazione.
Ma, al momento della sospensione procedimentale, l'Autorità giudiziaria non aveva irrogato alcuna pena accessoria definitiva.
Nel caso vagliato, l'amministrazione aveva ritenuto che la sanzione accessoria, originariamente solo richiesta per il ricorrente, rendesse superfluo ogni e successiva conseguente azione disciplinare.
Tale convinzione non consentiva, ne consente alcuna sospensione del procedimento, che doveva comunque essere definito, impregiudicati eventuali ed ulteriori provvedimenti conseguenti alla pena accessoria eventualmente e definitivamente applicata dal giudice.
Nella specie: la sanzione irrogata ad oltre due anni dalla contestazione degli addebiti era, all'evidenza, tardiva e pregiudizievole del termine decadenziale attesa, come detto, la illegittimità del provvedimento di sospensione della procedura.
Conclusione: ricorso accolto e provvedimento impugnato annullato.
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