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Data: 23/09/2002 - Autore: Marina Demaria
Quando un'azienda di trasporti intende istallare un impianto di videosorveglianza sui propri mezzi, deve rispettare precise modalitā per quanto riguarda la ripresa delle immagini ed ha l'obbligo di dare preventivo avviso dell'utilizzo del sistema all'Autoritā per la privacy.
Lo ha stabilito l'Ufficio del Garante (newsletter del 9 settembre scorso), precisando che, nel rispetto dei principi a tutela della privacy dei passeggeri, la compagnia di trasporti deve determinare con precisione dove collocare le telecamere e stabilire le modalitā di ripresa. A tal fine č necessario tenere conto che il trattamento dei dati deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali le telecamere vengono installate: in altre parole le immagini dovranno essere raccolte, utilizzate e conservate solo a fini di sicurezza.
Il Garante ha stabilito inoltre che, in conformitā ai limiti dello Statuto del lavoratori, le telecamere non potranno riprendere in modo stabile la postazione dell'autista e in ogni caso dovranno limitarsi a riprendere l'interno delle vetture e l'ambito della fermata in modo panoramico e non eccessivamente intrusivo per la riservatezza delle persone. Gli stessi passeggeri, poi, dovranno essere informati con facilitā e immediatezza della presenza di telecamere attraverso indicazioni o contrassegni.
Infine, l'azienda deve comunicare tempestivamente al Garante l'attivazione del sistema di videosorveglianza e tale avviso andrā effettuato secondo le procedure previste per la notifica delle banche dati che contengono informazioni di carattere personale.
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