Data: 03/04/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - La revisione della patente di guida di cui all'art. 128 comma 1 D. Lgs. n. 285/92 è una misura cautelare e preventiva, avente il fine di sottoporre il titolare ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida.
La revisione non è dunque concepita come sanzione amministrativa; essa è subordinata all'insorgenza di dubbi sulla persistenza di tali requisiti.
Detto ciò, la giurisprudenza si è posizionata sul criterio in forza del quale una sola infrazione alle norme del codice della strada, in teoria non può costituire, di per se ed indipendentemente da ogni altra valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo invece necessario uno specifico apparato motivazionale.

La sentenza del Tar Veneto

Con sentenza n. 880/20 pubblicata in data 25.02.2020 il Tar per il Veneto, Sezione Prima, ha affrontato la tematica, accogliendo il ricorso della persona interessata per l'annullamento di un provvedimento, per il vero scarsamente motivato, di revisione della patente.
Nella fattispecie, il provvedimento amministrativo risultava motivato con riferimento ad un incidente stradale e alla ritenuta circostanza che il conducente interessato si fosse allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso all'antagonista.
Circostanze che, però, venivano in sostanza smentite dalle risultanze documentali versate in atti: infatti l'atto amministrativo aveva riportato un semplice e generico richiamo alla relazione dei carabinieri intervenuti sul posto.
In aggiunta, il conducente dell'altro veicolo aveva pure dichiarato come l'incidente fosse avvenuto per propria responsabilità, così come la persona interessata al ricorso aveva dichiarato di essersi fermato in occasione della collisione, identificandosi e addirittura mettendosi d'accordo con l'altro per le conseguenze dell'accaduto.

Permanenza requisiti di guida

Il Tar ha ritenuto che il contesto del sinistro non era tale da giustificare, in modo inequivoco, l'esistenza di dubbi circa la permanenza dei requisiti di guida e, inoltre, che l'affermazione relativa all'allontanamento dal luogo dell'incidente era del tutto priva di riscontro.
In ultima analisi, l'attento Collegio giudicante ritiene insufficiente la motivazione del provvedimento amministrativo, perchè questo è limitato solo ad un generico richiamo ai dati istruttori procedimentali, non indica le ragioni che hanno portato l'Amministrazione a ravvisare, nel comportamento tenuto dalla persona interessata, un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida, non consentendo così di capire su quali elementi si fondasse il giudizio.
In definitiva: il provvedimento impugnato è annullato.
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