|
Data: 31/03/2020 19:13:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - È legittimo sospendere le visite tra padre e figlio residenti in due comuni diversi in ragione dell'emergenza coronavirus. È quanto ha ritenuto il tribunale di Bari, con ordinanza depositata il 26 marzo 2020 (sotto allegata), affermando che momentaneamente si può sopperire alle limitazioni con le videochiamate.
Istanza di sospensione incontri[Torna su]
Il tribunale si è espresso a seguito dell'istanza depositata della madre, presso la quale il minore è collocato. La donna ha chiesto la sospensione degli incontri con il bambino, in ragione dell'emergenza e della residenza del padre presso un altro comune.
Diritto di visita: incontri padre e figlio non sicuri[Torna su]
Il tribunale ha ritenuto di accogliere la richiesta, giacché "gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all'ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori". La salute al di sopra di tutto[Torna su]
Il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, afferma inoltre il tribunale, "è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell'art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost. Incontri interrotti: c'è Skype[Torna su] Da qui l'interruzione, fino al termine del 3 aprile, come disposto dalle norme, delle visite paterne. Fino a tale data, decide il giudice pugliese, il diritto di visita dovrà essere esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario.
|
|