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Data: 02/04/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Nell'ordinamento giuridico italiano la licenza di porto d'armi per difesa personale ha come requisito principe il cosiddetto dimostrato bisogno.
Arma per difesa personale[Torna su] Per capire se, per ciascun singolo caso ove viene richiesta questa particolare licenza sussiste o meno tale requisito, la Legge ci dice che l'amministrazione deve valutare il pericolo a cui è esposto il richiedente. A proposito della conferma di questo requisito, la Prefettura più che valutare la componente psicologica di natura soggettiva deve, appunto, orientarsi sulla sola componente oggettiva del pericolo, evitando per altro di prendere in considerazione il pericolo potenziale che, di per se', non concretizza sempre una necessità assoluta. Discrezionalità fisiologica[Torna su] Per avere un orientamento sulla metodologia adottata per valutare la sussistenza e l'attualità della concreta situazione di rischio per l'incolumità personale dell'interessato, possiamo tenere conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza negli ultimi anni. La discrezionalità è nell'elenco di tali criteri orientativi. Nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza è accordata all'Autorità di P.S. ampia discrezionalità: questo perché il bene della sicurezza collettiva è un valore collocato dall'Ordinamento più in alto rispetto a quello dell'espansione della sfera di libertà del privato. Discrezionalità fuori misura[Torna su] Discrezionalità equivale ad ampio potere decisionale, su questo non c'è ombra di dubbio. Tuttavia le sentenze di primo e secondo grado ci ripetono costantemente che l'eventuale provvedimento di rigetto del Prefetto, con il quale egli dovesse ritenere insufficienti le condizioni per il rilascio, non è protetto da uno scudo ma è certamente criticabile in occasione di un ricorso, sia sotto il profilo della manifesta illogicità sia per il caso del palese travisamento dei fatti. Dimostrato bisogno[Torna su] Sempre seguendo la traccia offerta dai criteri elaborati dalla giurisprudenza, il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare un'eccezionale necessità di autodifesa, non sostituibile con altri rimedi, dal momento che costituisce una deroga al generale divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4 comma 1 Legge n. 110/75. Ci si basa, dunque, sulla necessità reale dell'arma. Il requisito va semplicemente dimostrato in concreto: questo significa che è onere del richiedente dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell'arma, per aspirare così alla motivata eccezione alla regola del divieto. Il peso delle precedenti licenze già rilasciate[Torna su] Argomento delicato e particolarmente sentito nel mondo armiero. Esiste un primo orientamento in forza del quale non è configurabile alcun automatismo fondato sul presupposto che la licenza di porto di pistola per difesa personale è stata, per ipotesi, già stata rilasciata in passato. Questo perché in occasione del rinnovo della licenza, si dice che il Ministero dell'Interno può riesaminare interamente la questione, esprimendo nuove e addirittura diverse valutazioni che possono determinare una decisione diversa da quella precedentemente adottata. Esiste, poi, un secondo orientamento che invece da importanza anche ai precedenti rinnovi, sostenendo che il rinnovo va accordato se nelle condizioni che prima hanno permesso l'ottenimento della licenza nulla è cambiato, in questo contesto giocando un ruolo non proprio marginale anche il legittimo affidamento del privato. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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