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Data: 07/04/2020 10:30:00 - Autore: Alessandro Pagliuca Dott. Alessandro Pagliuca - La valutazione di impatto rappresenta una delle principali novità del GDPR e uno dei principali esempi di responsabilizzazione (anche detta Accountability) per i Titolari del trattamento per valutare il rischio connesso ai trattamenti di dati personali. Per questo è importante chiarire cos'è una valutazione di impatto, quando debba essere condotta – anche alla luce del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 ottobre 2018 – e da chi, quali strumenti possano eventualmente essere utilizzati e in quali casi occorra consultare preventivamente l'autorità di controllo. La valutazione di impatto[Torna su] Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati (i casi possono essere molti e molto diversi tra loro - si veda più oltre - ma comprendono il monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero di interessati di cui sono magari trattati dati particolari o giudiziari, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il Titolare del trattamento deve svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l'autorità di controllo se le misure tecniche e organizzative individuate per mitigare l'impatto del trattamento non sono ritenute sufficienti, perché possono residuare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. Chi è tenuto a fare la valutazione d'impatto[Torna su] Il Titolare del trattamento, che potrà avvalersi della collaborazione di vari soggetti all'interno della sua organizzazione, in base alle aree maggiormente coinvolte e alle caratteristiche del trattamento, o all'esterno. Nel caso in cui vi sia un Responsabile della protezione dei dati (DPO) il Titolare del trattamento deve consultarsi con il DPO, il quale su richiesta, fornisce supporto nella valutazione e deve vigilare sulla conduzione della valutazione. Si badi però che non è compito del DPO condurre la valutazione, ma solo fornire consulenza. In particolare, il Titolare è tenuto a confrontarsi con il DPO almeno sui seguenti punti: - necessità della valutazione d'impatto; - metodologia; - individuazione del soggetto incaricato alla valutazione (se interno o esterno); - misure tecniche e organizzative per ridurre i rischi del trattamento; - valutazione sulla modalità di conduzione della DPIA. Valutazione svolta da terzi[Torna su] In alcuni casi, la valutazione potrà essere svolta da terzi, ad esempio i produttori di prodotti di tecnologia (per valutare l'impatto del proprio prodotto e rendere disponibile tale valutazione alla propria clientela quando l'uso del prodotto sia suscettibile di un utilizzo piuttosto uniforme). Tuttavia, si tratterà solo di una facilitazione offerta ai Titolari del trattamento, i quali restano comunque tenuti a svolgere la propria valutazione d'impatto in relazione allo specifico utilizzo che sarà di quel prodotto; nel condurre tale analisi i Titolari del trattamento potranno però avvalersi delle informazioni fornite da una valutazione analoga preparata dal fornitore del prodotto. Dott. Alessandro Pagliuca Esperto in Diritto della Privacy alessandropagliuca12@gmail.com |
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