Data: 27/11/2006 - Autore: Francesca Romanelli
Il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda di risarcimento del danno permanente avanzata da una paziente nei confronti di un Ente Ospedaliero che, dopo averla sottoposta a delle cure per avere riportato a seguito di una caduta una ferita alla gamba, le aveva provocato un'infezione alla gamba stessa. Nel caso di specie i sanitari avevano sottoposto la ferita a suturazione impedendo cos� un adeguato drenaggio e costringendo la paziente a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Il Tribunale, tuttavia, ha affermato che "con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di un danno da invalidit� permanente nella fattispecie (�) non vi � convincente prova che detto secondo intervento abbia contribuito ad aggravare le conseguenze estetiche e funzionali dell'attrice derivanti dal pregresso sinistro". Ci� in quanto nella consulenza d'ufficio "non vi sono elementi dai quali potersi desumere, con apprezzabile grado attendibilit� che per l'attrice, in assenza del successivo intervento, le conseguenze negative, sotto il profilo della invalidit� permanente, sarebbero state apprezzabilmente minori". "In merito si deve sottolineare" - continua sempre il Giudicante - "che le lesioni subite in occasione della caduta erano gi� di notevole entit�, in quanto all'attrice venne refertata una ferita lacero contusa con interessamento facciale muscolo sartorio: una ferita quindi non certo superficiale e limitata, e che certamente di per s� era idonea a cagionare esiti cicatriziali e modeste alterazioni della sensibilit�". Di qui la condanna dell'Ente Ospedaliero solo al risarcimento dei danni da invalidit� temporanea e parziale conseguenti all'intervento subito dall'attrice. (Si ringrazia l'Avv. De Rosa per avere segnalato la sentenza ed avere trasmesso il testo integrale)
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