Data: 03/04/2020 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Professionisti: quando si applica la ritenuta d'acconto

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I professionisti devono applicare la ritenuta d'acconto sui loro compensi ogniqualvolta emettano fattura nei confronti di un soggetto rientrante tra i sostituti di imposta e, quindi, ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 23 del d.p.r. n. 600/1973.

Elenco dei sostituti di imposta

I sostituti di imposta, nel dettaglio, sono:

s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società semplici, s.n.c., s.a.s., società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia,

  • enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia,
  • società e altri enti non residenti in Italia, limitatamente ai redditi prodotti in Italia,
  • società di armamento,
  • società di fatto,
  • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni,
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali, imprese agricole o arti e professioni,
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori,
  • condomini.

Ritenuta d'acconto: professionisti esclusi

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Quella appena enunciata è la regola generale, che conosce, tuttavia, una significativa eccezione.

Sono infatti esonerati dall'applicazione della ritenuta d'acconto tutti coloro che rientrano nei regimi fiscali agevolati dei minimi e forfettario.

I professionisti appartenenti a tali categorie, quindi, quando emettono fattura non devono inserire la ritenuta d'acconto.

Ritenuta d'acconto tra professionisti

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Fatta eccezione per quanto appena visto, l'applicazione della ritenuta d'acconto per le prestazioni rese in favore dei soggetti rientranti tra i sostituti di imposta si applica sempre e, quindi, anche nel caso in cui la prestazione sia resa da un professionista nei confronti di un altro professionista.

Quest'ultima ipotesi, infatti, non giustifica una deroga al regime generale.

A quanto ammonta la ritenuta d'acconto per i professionisti

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L'importo della ritenuta d'acconto per i professionisti è pari al 20% del compenso concordato. Essa va calcolata sull'importo del compenso al netto dell'importo applicato a titolo di rivalsa dalla cassa professionale di appartenenza.

Se il professionista è iscritto all'Inps, invece, la rivalsa del 4% applicata da tale Istituto entra a far parte del reddito imponibile e, quindi, della base di calcolo per la ritenuta d'acconto.

La ritenuta applicata al professionista non residente in Italia è pari al 30%.

Per approfondimenti vai alla nostra guida generale La ritenuta d'acconto


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