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Data: 02/04/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 10905/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso del difensore dell'imputato precisando la differenza esistente tra il reato di diffamazione e la fattispecie depenalizzata dell'ingiuria. Nella diffamazione il soggetto offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva e non è in grado di confrontarsi con il suo offensore, nell'ingiuria invece l'offesa, realizzata con qualsiasi mezzo, è indirizzata al suo destinatario, che è presente.
Il reato di diffamazione[Torna su]
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado, che ha condannato l'imputato alla pena di 600 euro di multa per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. per avere offeso la vittima in video chat, con modalità accessibili a un numero indeterminato di persone. Insulti in video chat senza testimoni[Torna su]
Ricorre in Cassazione il difensore del soggetto agente sollevando due motivi di doglianza. Con il primo contesta l'imputazione per il reato di diffamazione, trattandosi piuttosto di ingiuria. Gli insulti infatti sono stati indirizzati al destinatario attraverso una chat vocale sulla piattaforma "Google Hangouts", in cui il destinatario del messaggi era solo la persona offesa. Il fatto che altri abbiano ascoltato non rileva. Con il secondo motivo contestano la valorizzazione della presenza di terzi ascoltatori perché in realtà questi testimoni non hanno preso parte alla conversazione in diretta, ma hanno solo visto il video della chat su YouTube, condotta per la quale l'imputato è stato assolto. Ingiuria se la persona offesa è presente[Torna su]
La Cassazione, con sentenza n. 10905/2020 annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ritenendo il ricorso fondato. In effetti, nel reato di ingiuria l'offesa è diretta al soggetto, mentre nella diffamazione la persona offesa è estranea alla conversazione e non è in grado di interloquire con il suo offensore. Il fatto quindi deve essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell'art 594 c.p. che è stato depenalizzato dalla legge n. 7/2016. Leggi anche: |
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