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Data: 03/04/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, che con la sentenza n. 10992/2020 (sotto allegata) ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del ricorrente, il Tribunale ha disposto correttamente il sequestro di un pitbull, impiegato dal proprietario per spaventare una ragazza e il suo fidanzato. Non rileva che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di recupero dalla tossicodipendenza presso il Sert, il fatto che i due episodi si siano infatti verificati a due anni di distanza, hanno fatto ritenere correttamente al giudice che il cane, sia ancora pericoloso.
Reato di atti persecutori[Torna su]
Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, conferma il decreto con cui il Gip ha disposto il sequestro preventivo di un cane razza pitbull, impiegato dal proprietario per perseguitare una ragazza, aizzandolo contro di lei e il fidanzato. Il ricorso in Cassazione: periculum in mora[Torna su]
Il proprietario del cane si rivolge alla Corte di legittimità, contestando la valorizzazione da parte del Tribunale, per sostenere l'attualità e la concretezza del periculum in mora, dell'episodio verificatosi nel maggio 2017 in cui, stando alle dichiarazioni dell'accusa, il cane si è scagliato contro la ragazza. Il fatto è che al ricorrente sono stati contestati fatti verificatisi tra il giugno 2017 e il luglio 2019, inoltre dall'annotazione di servizio redatta dalla Polizia giudiziaria sono emerse discrasie tra quanto riferito dalla persona offesa e quanto dichiarato dalla madre di questa. Erronea inoltre l'argomentazione del Tribunale relativa all'intrapreso percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti, da cui avrebbe potuto escludere la pericolosità dell'animale. Confermato il sequestro probatorio del pitbull istigato contro una ragazza[Torna su]
Per la Cassazione, che decide con sentenza n. 10992/2020, il ricorso è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha infatti spiegato come il ricorrente abbia impiegato il proprio pitbull, del quale è stata conclamata l'aggressività, per spaventare la persona offesa che il 20 maggio 2017 è stata morsa, in presenza del fidanzato, a cui è capitata la stessa cosa nel luglio 2019. Appare quindi evidente alla Corte, che il Tribunale ha fatto riferimento all'episodio del 2017 e a quello del 2019 per dimostrare l'attuale concreta e perdurante pericolosità del cane. La decisione quindi non è censurabile poiché il ricorso in cassazione avente ad oggetto "ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Leggi anche: - Sì al sequestro dei cani che disturbano i vicini - Animali in condominio: legittimo il sequestro preventivo se procurano rumori e cattivi odori |
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