Data: 05/04/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 7547/2020 (sotto allegata) precisa che, anche se pende già la causa di divorzio, la misura dell'assegno di mantenimento stabilita in sede di separazione può essere modificata. Nel caso di specie poi non c'è alcuna sovrapposizione tra la decorrenza dell'assegno stabilita in sede di separazione e quella sancita da presidente nel giudizio di divorzio. L'assegno stabilito in sede di separazione infatti cessa proprio nel mese che precede quello da cui inizia a decorrere l'assegno divorzile.

Modifica assegno di mantenimento

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Nel giudizio di separazione tra coniugi la Corte d'appello eleva a 750 euro complessivi (450 per la ex moglie e 300 per la figlia), l'assegno di mantenimento dovuto dall'ex marito e padre da novembre 2014 a settembre 2015, alla luce del fatto che in sede di divorzio le somme stabilite a suo carico, in sede presidenziale, ammontano a 800 euro a partire dal mese di ottobre 2015.

Misura dell'assegno in pendenza di causa divorzio

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Il soggetto obbligato ricorre alla corte di legittimità ritenendo che il giudice della separazione abbia indebitamente sovrapposto la sua decisione a quella adottata in sede di divorzio.

Per il ricorrente la Corte d'Appello non aveva il potere di rideterminare la misura dell'assegno, in pendenza della causa di divorzio, anche perché in tale sede il presidente, in data 14 ottobre 2016, ha valutato l'intero arco temporale, dall'inizio del giudizio, confermando l'importo stabilito dal tribunale.

Il giudice può modificare l'assegno anche se pende il divorzio

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La Cassazione con la sentenza n. 7547/2020 dichiara il ricorso infondato. La Corte infatti chiarisce che il giudice dell'impugnazione ha fatto corretta applicazione del principio che gli consente di giudicare sulla domanda di attribuzione e di modifica del contributo al mantenimento per il coniuge e i figli, anche se pende il giudizio di divorzio, a meno che il presidente non abbia adottato provvedimenti provvisori e urgenti nella fase presidenziale o in quella istruttoria. Solo in questo caso infatti tali provvedimenti prevalgono e assorbono le statuizioni adottate in sede di separazione dal momento in cui vengono adottati o ne è fissata la decorrenza.

Questo perché i provvedimenti economici adottati in sede di separazione vigono fino a quando non viene adottato, in via provvisoria o definitiva, un nuovo regolamento in fase di divorzio. Nel caso di specie si evidenzia inoltre come il giudice della separazione, stabilendo la decorrenza del contributo fino settembre 2015, non si è sovrapposto alle decisioni assunte in sede divorzile, poiché ha fissato l'inizio dell'assegno a partire da ottobre 2015.

La Cassazione ricorda come "la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali."

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