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Data: 09/04/2020 21:00:00 - Autore: Giuseppe Zangari Avv. Giuseppe Zangari - L'assemblea condominiale può tornare sui propri passi, revocando, modificando o integrando una decisione precedente senza che sia necessaria la stessa maggioranza che aveva portato all'adozione della delibera. E' quanto si ricava dalla recente sentenza del Tribunale di Bergamo n. 409/2020 (sotto allegata). Impugnazione delibera condominiale[Torna su] Oggetto dell'impugnativa è l'annullamento di una precedente decisione con cui i condomini erano stati autorizzati a installare un sistema di riscaldamento a pellet nei propri appartamenti. In particolare, l'assemblea aveva disposto che l'innalzamento delle canne fumarie sul tetto, funzionale al nuovo impianto, da lì in avanti sarebbe stato consentito solo all'esito di una valutazione d'impatto sull'estetica dell'edificio; inoltre, i camini già installati avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa nel frattempo entrata in vigore. I ricorrenti lamentano la nullità della delibera poiché adottata con una maggioranza inferiore a quella che aveva originariamente concesso l'autorizzazione, e l'esorbitanza rispetto ai poteri dell'assemblea con riferimento al vaglio sul decoro architettonico, inquadrando l'intervento sui camini nell'ambito delle innovazioni di cui all'articolo 1120, comma secondo del Codice Civile. Le maggioranze[Torna su] Il Tribunale di Bergamo respinge l'eccezione dei ricorrenti rifacendosi al principio espresso nella sentenza di Cassazione 1281/1976, secondo cui «Le nuove deliberazioni, infatti, purché approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche se, eventualmente, quelle anteriori, revocate o modificate, siano state prese all'unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all'oggetto di ciascuna deliberazione ed al tipo di assemblea». Se dunque è legittimo intervenire a maggioranza su provvedimenti adottati all'unanimità, a maggior ragione per revocare una delibera non sarà affatto necessario il raggiungimento del medesimo quorum con cui la stessa era stata votata. Al contrario, è sufficiente la maggioranza prevista per legge in base all'argomento oggetto di discussione, oltre al fatto che, ovviamente, la delibera dovrà essere «assunta a mezzo di un'assemblea regolarmente convocata, che non sia contraria alla legge e al regolamento condominiale, che abbia il medesimo oggetto di quella che intende sostituire e che esprima la volontà, anche implicita, di sostituire la precedente deliberazione» (Tribunale di Bergamo, sentenza 409/2020). E, nel caso di specie, il giudice orobico pare ritenere sufficiente la maggioranza semplice di cui all'articolo 1136, commi 2 e 3 del Codice Civile, riservando la maggioranza qualificata all'ambito, ad esempio, delle innovazioni o del mutamento di destinazione d'uso delle parti comuni. Il decoro architettonico[Torna su] Il Tribunale ritiene pure inconferente il rinvio alle innovazioni definite "lecite" dai ricorrenti, ossia quegli interventi elencati dall'articolo 1120, comma secondo del Codice Civile, affermando che l'installazione dei comignoli alle condizioni imposte dall'assemblea non rappresenta un abuso né una lesione ai diritti dei condomini. L'innalzamento delle canne fumarie coinvolge il tetto e la facciata condominiale, e pertanto «rientra a pieno titolo nel novero di quelle modifiche suscettibili di lederne il decoro architettonico, e quindi tra quelle oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale». |
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