Data: 15/04/2020 20:00:00 - Autore: Maila Pistola

Il patteggiamento è un procedimento speciale che trova la sua fonte di disciplina negli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. In sostanza, si tratta di un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare.

In questa sede ci soffermiamo ad analizzare alcuni aspetti particolari che lo caratterizzano, partendo dalla decisione di richiederlo. Per una disamina completa dell'istituto, invece, si rinvia alla guida Il patteggiamento

La scelta del patteggiamento

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La scelta del patteggiamento è molto complessa e spesso viene effettuata in maniera semplicistica.

Prima di compierla, è indispensabile procedere allo studio del fascicolo e parlare in maniera chiara e onesta con l'assistito, mettendo sul piatto tutti i pro e i contro della decisione di ricorrere all'applicazione della pena su richiesta delle parti.

I "rischi" del patteggiamento

Patteggiare, del resto, può rivelarsi rischiosissimo perché, poi, non possono essere concesse delle misure alternative alla detenzione.

Di conseguenza, occorre leggere bene la norma che disciplina il reato di cui al capo di imputazione e verificare quanti sono gli anni di detenzione a cui si va incontro: se sono comunque contenuti, si può pensare seriamente al patteggiamento, ma se sono numerosi occorre prestare molta attenzione alle conseguenze della scelta, valutando anche l'ipotesi del rito abbreviato.

Come formulare la richiesta di patteggiamento

Quando si decide di chiedere il patteggiamento, poi, è indispensabile prestare attenzione alle modalità con le quali si effettua la relativa richiesta, in quanto ne va del suo accoglimento.

Oltretutto occorre considerare che, sebbene sia possibile riproporre il patteggiamento nel caso in cui lo stesso sia rigettato, è tuttavia impossibile riproporlo nella medesima formulazione. Di fronte a un rigetto, quindi, è compito fondamentale del difensore valutare una formulazione che possa essere accoglibile.

La domanda risarcitoria nel separato giudizio civile

Sempre con riferimento al patteggiamento, va poi detto che, se nel processo vi è stata costituzione di parte civile e l'imputato ha patteggiato, per la persona offesa è sempre possibile proporre la domanda risarcitoria nel separato giudizio civile.

A tale proposito, bisogna sapere quanto conta la sentenza di patteggiamento nell'eventuale giudizio civile che si andrà ad affrontare.

La sentenza di patteggiamento, seppure non possa essere equiparata a una vera e propria sentenza di condanna, rappresenta un importante elemento di prova, che potrà comunque essere confutato.

A tale ultimo proposito, compito di chi ha subito la sentenza di patteggiamento è quello di fornire al giudice civile tutte le argomentazioni che hanno sostenuto la scelta del patteggiamento, valorizzando, ovviamente, quelle di convenienza processuale ed evidenziando che non si è trattato, in alcun modo, di un mezzo con il quale, nei fatti, ci si è dichiarati colpevoli.

Patteggiamento: le impugnazioni

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Prima di scegliere il patteggiamento, occorre infine considerare che l'art. 448 c.p.p, rubricato "provvedimenti del giudice", nella sua attuale formulazione prevede un numero ristretto di ipotesi nelle quali si può impugnare la relativa sentenza.

Innanzitutto, essa è appellabile solo dal pubblico ministero in caso di dissenso, mentre nelle altre ipotesi è inappellabile.

Inoltre, anche la possibilità di ricorrere in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è circoscritta a un numero ristretti di ipotesi, che, peraltro, si verificano poco di frequente, rendendo spesso quasi impossibile ricorrere al giudice di legittimità.

La norma, in particolare, dà al pubblico ministero e all'imputato la possibilità di proporre ricorso in cassazione contro la sentenza solo per motivi che attengono:

  • all'espressione della volontà dell'imputato
  • al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza
  • all'erronea qualificazione giuridica del fatto
  • all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.


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