Data: 06/04/2020 15:00:00 - Autore: Claudio Roseto

Avv. Claudio Roseto - Come noto, il potere di ordinanza sindacale trova la propria legittimazione negli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.). Specificamente, per ci� che qui interessa, l'art. 50 prevede che i Sindaci, nella qualit� di rappresentanti della propria comunit�, possono adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Si tratta, come evidente, di un potere eccezionale e necessitato che legittima i Sindaci ad affrontare le emergenze sanitarie verificatesi nel territorio amministrato mediante atti straordinari e limitativi dei diritti individuali. Tali provvedimenti eccezionali devono, per�, essere adeguatamente motivati, nonch� rispettosi dei fondamentali principi di necessit�, proporzionalit� ed adeguatezza. La citata disciplina normativa, apparentemente chiara ed esaustiva, ha rivelato delle inevitabili difficolt� applicative con l'attuale emergenza epidemiologica del coronavirus e, soprattutto, alla luce della caotica e schizofrenica produzione di ordinanze sindacali emanate per fronteggiarla.

Legittimo esercizio potere ordinanza sindacale: i presupposti indefettibili

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Il potere di ordinanza dei Sindaci per fronteggiare le emergenze sanitarie incontra, ovviamente, delle specifiche limitazioni, prima tra tutte quella determinata dalla dimensione territoriale dell'emergenza. In particolare, l'art. 50 del T.U.E.L. specifica che, nei casi in cui l'emergenza sanitaria travalichi la dimensione comunale, l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni, proprio in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di pi� ambiti territoriali regionali. La disposizione normativa in parola prevede, tuttavia, che laddove l'emergenza sanitaria interessi il territorio di pi� comuni, ogni sindaco pu� adottare le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

La ratio della succitata disciplina � estremamente chiara: da un lato, essa trova la propria giustificazione nella necessit� di affrontare le emergenze sanitarie aventi una dimensione superiore a quella comunale in modo univoco e coerente, evitando inutili e inaccettabili frammentazioni normative tra diversi comuni; dall'altro, per�, essa risponde alla particolare e condivisibile preoccupazione dell'urgenza, intesa come materiale impossibilit� di differire l'intervento ad altra data in relazione alla previsione di un danno incombente. Infatti, anche nei casi di emergenza sanitaria regionale o nazionale, i Sindaci devono comunque essere legittimati ad intervenire immediatamente, mediante ordinanze sindacali con efficacia limitata sino all'intervento del maggiore livello di governo, laddove quest'ultimo non sia ancora intervenuto. Tale previsione garantisce la concreta efficacia e l'utilit� delle misure normative limitative dei diritti individuali, atteso che le stesse potrebbero rivelarsi del tutto inutili se adottate con ritardo. Alla luce dell'attuale disciplina normativa, pertanto, i Sindaci possono fronteggiare le emergenze sanitarie adottando ordinanze contingibili e urgenti in due fattispecie: - nel caso in cui si verifichi un'emergenza epidemiologica che riguardi solo il territorio del comune amministrato - in ogni caso, se sussiste l'urgenza di intervenire immediatamente per fronteggiare un'emergenza sanitaria avente una dimensione maggiore di quella locale. In quest'ultima fattispecie, per�, le ordinanze sindacali avranno efficacia temporalmente limitata sino all'intervento delle autorit� sovraordinate.

Obbligo di motivazione e principi di necessit�, proporzionalit� e adeguatezza

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I presupposti, fattuali e giuridici, per l'esercizio del potere di ordinanza sindacale devono risultare dal testo dell'ordinanza attraverso la sua motivazione, quale elemento imprescindibile di ciascun provvedimento amministrativo (art. 3 della L. proc. amm. n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

La parte motiva dell'atto deve rappresentare la sussistenza del presupposto della territorialit�, ovvero quello dell'urgenza di intervenire, in attesa dell'intervento regionale o statale. Nella motivazione dell'ordinanza si devono altres� evincere i presupposti della necessit� dell'intervento, unitamente alla dimostrazione che le misure adottate con l'ordinanza siano proporzionate rispetto al fine e siano adeguate ed idonee a raggiungerlo. Pertanto, non potr� essere legittimamente adottata un'ordinanza sindacale contingibile e urgente laddove non si dimostrino i succitati requisiti, ovvero nel caso in cui i medesimi si rilevino ipotetici e non supportati da evidenze fattuali.

L'emergenza COVID-19 e le prescrizioni in materia di ordinanze sindacali

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Per fronteggiare l'emergenza, il governo ha adottato molteplici atti normativi, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. Tuttavia, prima che il governo adottasse i primi atti conseguenti alla predetta dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e il successivo D.P.C.M. di pari data, molti Sindaci hanno provveduto ad adottare delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti per fronteggiare l'emergenza. Tali ordinanze, come evidenziato in precedenza, avevano la propria efficacia sino all'intervento del superiore livello di governo.

Sul punto, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 aveva specificamente introdotto, all'art. 35, una puntuale disposizione sulle ordinanze contingibili e urgenti, a tenore della quale "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

La disposizione, tuttavia, � stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. b) del successivo D.L. 25 marzo 2020 n. 19. Quest'ultimo testo normativo, all'art. 3, ha per� introdotto una disposizione ancora pi� puntuale, secondo la quale: "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivit� di loro competenza e senza incisione delle attivit� produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale". Al contempo, la norma in parola prevede che: "i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, n� eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1".

Il compito di vigilare sull'attivit� normativa eccezionale dei Sindaci � affidato ai Prefetti, quali titolari degli Uffici Territoriali del Governo (U.T.G.).

In particolare, l'art. 1, comma 3 del citato D.L. 25 marzo 2020 n. 19, attribuisce unicamente al Prefetto, per tutta la durata dell'emergenza, il potere di imporre lo svolgimento delle attivit� che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettivit� e la pubblica utilit�.

Per fornire alle autorit� amministrative indicazioni operative dettagliate, il Ministro dell'Interno, il 26 marzo 2020, ha emanato una circolare sulle misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

La circolare specifica ulteriormente che le ordinanze sindacali adottate per ragioni di sanit� sulla base della normativa in materia, possono essere emanate solo ed esclusivamente nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con efficacia limitata fino a tale momento e solamente per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel territorio della Regione o del Comune interessati.

La dimensione nazionale dell'emergenza epidemiologica in atto, pertanto, impone ai Sindaci di rispettare la "cabina di regia statale" per prevenire e fronteggiare il relativo pericolo sanitario, intervenendo direttamente solo in casi di estrema urgenza, con provvedimenti aventi inevitabilmente efficacia temporanea, in attesa dell'intervento del superiore livello di governo.

Avv. Claudio Roseto

Specializzato in diritto amministrativo

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