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Data: 06/04/2020 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Va annullato il verbale elevato per guida in stato di ebbrezza se manca la documentazione inerente la calibratura o taratura annuale dell'etilometro, nonché l'annotazione di tale operazione nel libretto metrologico. Spetta alla P.A. produrre tali documenti e, in mancanza, devono ritenersi inattendibili le misurazioni effettuate con l'apparecchiatura.
Verbale per guida in stato di ebbrezza[Torna su] Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Grosseto in una sentenza del 6 marzo 2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente che aveva impugnato il verbale elevatogli per guida in stato di ebbrezza (ex art. 186, comma 2, lettera a, C.d.S.), nonché il conseguente provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto. Nel dettaglio, il conducente lamenta l'inattendibilità dello strumento utilizzato come elemento probatorio (Etilometro modello Draeger tipo alcoltest 7110 MK III serie ARB0044): nel dettaglio, la relazione peritale depositata da parte ricorrente evidenziava come l'apparecchiatura utilizzata non fosse stata sottoposta alla manutenzione di cui all'art. 8 del D.M. 196/90. Alcoltest: verifiche e prove periodiche[Torna su] Dal verbale impugnato (elevato il 12/07/2019) emergeva che il modello di alcoltest utilizzato risultava omologato e revisionato il 1.4.2019, mentre non risultava che l'apparecchio fosse stato sottoposto alle verifiche e prove periodiche, previste dalla normativa. Ancora, evidenzia il magistrato onorario, neppure risultava che tali controlli fossero stati riportati nel libretto meteorologico, non avendo l'U.T.G. depositato né in copia, né in originale il libretto in questione e, in realtà, neppure la documentazione che mostrava la summenzionata revisione del modello di alcoltest. In sentenza viene richiamata e ricostruita in modo approfondita la disciplina risultante dall'art. 379 del D.P.R. n. 495/92 dedicato, per l'appunto, alla "guida sotto l'influenza dell'alcool", raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico approvato con il precedete D.M. 196/1990 e richiamato dal comma 5 dell'art. 379. Etilometro: obblighi formali e validità dell'accertamento[Torna su] Alla luce di tale contesto normativo, emerge come per l'effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro è necessaria l'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione (all'atto del controllo) dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta e aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l'effettivo "buon funzionamento" dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere, anche per garantire l'effettività della trasparenza dell'attività compiuta dai pubblici ufficiali, l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento. P.A. e onere della prova[Torna su] Ricade sulla P.A., e non sull'opponente, l'onere della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento di tale attività preventiva strumentale ai fini della legittimità (e, quindi, della piena attendibilità) dell'accertamento, siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria costituente oggetto del giudizio di opposizione. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. ord. n. 1921/2019) il giudice rammenta che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta). Su di essa incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. Alcoltest: verbale annullato se manca prova di funzionalità e taratura[Torna su] La conclusione a cui giunge il Giudice di Pace è supportata anche dal principio fissato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Tanto premesso, poiché l'U.T.G. non ha depositato la documentazione menzionata nel verbale attinente la calibratura o taratura annuale dell'apparecchiatura, nonché l'annotazione di tale operazione nel libretto metrologico, il ricorso viene accolto, mancando prove sufficienti per affermare la responsabilità del conducente in ordine al fatto contestato. Stante l'assenza di "tale documentazione", il magistrato non può ritenere certa la attendibilità delle misurazioni effettuate con l'etilometro e, pertanto, il verbale deve essere annullato, così come il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento |
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