Data: 10/04/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - La Cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza n. 7637/2020 sotto allegata) decidendo un ricorso per regolamento di giurisdizione, chiarisce, in accoglimento della tesi del contro-ricorrente, che quando un cittadino agisce contro la P.A., non per negare la legittimità di un provvedimento, ma per contestarne una condotta, la giurisdizione è del giudice ordinario. In questo caso, infatti il cittadino ha agito per chiedere il risarcimento del danno derivante dalla produzione di immissioni sonore intollerabili prodotte dalle pale eoliche, posizionate, rispetto al suo fabbricato, a una distanza inferiore rispetto a quella indicata dalle linee guida della Regione.

Risarcimento danni immissioni sonore pale eoliche

Un consorzio che opera nell'ambito delle energie rinnovabili e una s.r.l agiscono nei confronti di un privato per regolamento di giurisdizione relativo a un procedimento pendente di fronte a un tribunale ordinario. La vicenda processuale ha inizio quando il soggetto privato cita in giudizio il consorzio e la s.r.l, deducendo, come alcuni degli aerogeneratori del parco eolico realizzati da una s.p.a su incarico della s.r.l, a cui il consorzio aveva domandato la realizzazione, erano stati posizionati a una distanza inferiore, rispetto a imposte dalla linee guida della Regione, rispetto al suo fabbricato.
L'attore chiede quindi l'accertamento della violazione delle distanze e la produzione di immissioni acustiche intollerabili e pregiudizievoli per la salute di tutti gli abitanti del suo immobile e delle attività svolte sulla sua proprietà, con conseguente deprezzamento del valore del bene. Chiede quindi che il funzionamento degli impianti venga ricondotto nei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore o di inibirne definitivamente il funzionamento. Domanda infine il risarcimento del danno di 5000 euro per ogni aerogeneratore, dalla messa in servizio fino alla eliminazione della rumorosità molesta.

Il giudice ordinario ha giurisdizione in materia?

Il consorzio e la s.r.l si costituiscono in giudizio e contestano la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla causa intrapresa dal privato perché la allocazione delle pale eoliche contestata è stata oggetto di un procedimento amministrativo che ha ritenuto congrua la distanza dell'impianto e la tollerabilità delle immissioni di rumore, tanto che la Regione ha rilasciato la relativa autorizzazione. Il Tribunale rifiuta di affrontare la questione della giurisdizione, per cui i convenuti si rivolgono alle SU della Cassazione ai sensi dell'art. 41 c.p.c per il relativo regolamento.
Ai sensi dell'art. 133 del Codice di Giustizia Amministrativa, secondo i convenuti, rientrano nella giurisdizione amministrativa le cause risarcitorie che scaturiscono da un provvedimento amministrativo, richiamando a sostegno della loro versione le sentenze delle Sezioni Unite Civili n. 24410/2011 e n. 18165/2017.

Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 844 c.c.

L'attore però propone contro-ricorso, precisando che con la sua azione non intende contestare la legittimità del provvedimento amministrativo che ha rilasciato l'autorizzazione e neppure le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione. Egli intende solo contestare l'errata qualificazione del suo fabbricato come pertinenza agricola, mentre trattasi di immobile urbano, così come risulta censito al catasto. Qualifica che avrebbe dovuto comportare il rispetto delle distanze dai fabbricati nel rispetto delle linee guida regionali che impongono "una distanza minima di cinque volte l'altezza di ogni aerogeneratore".
L'attore infine, invoca precedenti SU della Cassazione secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo non copre ogni controversia che ha a che fare con le materie ad esso devolute "ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri". Costui precisa infatti che intende richiedere al giudice solo di accertare la normale tollerabilità dei rumori emessi dalla pale eoliche alla stregua dell'art. 844 c.c. che regola le immissioni. Non ha alcun interesse a valutare tale impatto dal punto di vista amministrativo.

Giurisdizione del giudice ordinario se l'azione contesta una condotta della PA

La Cassazione a SU con sentenza n. 7336/2020 accoglie la tesi del contro-ricorrente, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e respingendo quindi quella dei ricorrenti e del Procuratore Generale secondo cui, la giurisdizione deve essere determinata in base alla domanda che deve tenere conto del petitum e della causa petendi. La Cassazione rileva come l'attore abbia chiesto in via principale di accertare la generazione di immissioni rumorose, moleste e intollerabili da parte delle pale eoliche, con effetti pregiudizievoli per se stesso, per i propri familiari e per le loro attività, compromesse dall'effetto negativo dell'inquinamento acustico prodotto dall'impianto.
Evidente quindi come l'azione non è rivolta contro un provvedimento, ma contro una condotta della Pubblica Amministrazione, che si fonda sul mancato rispetto da parte della stessa dei limiti di tollerabilità sanciti dall'art. 844 c.c, che si occupa delle immissioni, conseguente alla palese violazione delle linee guida della Regione, che fissa la distanza a cui possono essere collocati gli impianti rispetto ai fabbricati.
Per la Cassazione quindi: "deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. nella controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un'opera pubblica e, dunque, ad attività di natura materiale e non ad attività provvedimentale, nello svolgimento della quale, non solo i soggetti privati, ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l'obbligo di osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del neminem laedere a tutela dell'incolumità dei consociati e dell'integrità del loro patrimonio."
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