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Data: 08/04/2020 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il medico deve rispettare le linee guida ma, nel farlo, non può non tenere conto del fatto che queste, essendo elaborate in via astratta, non esauriscono tutte le situazioni concrete che si possono prospettare.
Il medico deve considerare la specificità del caso concreto[Torna su]
Di conseguenza, come evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 10175/2020 qui sotto allegata, il medico è sempre tenuto a verificare se la specificità del caso sottoposto alla sua attenzione lo renda pienamente riconducibile a uno di quelli esemplificati nelle linee guida o se, piuttosto, suggerisca un percorso terapeutico differente rispetto a quello indicato da queste ultime. L'esempio del rischio emorragico[Torna su]
Ad esempio, con riferimento al rischio emorragico, le linee guida del 2011 indicano alcune delle situazioni a cui questo si associa. Per i giudici, ciò non può tuttavia impedire al medico di individuare ulteriori elementi che, in concreto, risultino sintomatici di tale rischio. Quindi, la valutazione del rapporto rischio emorragico/rischio trombotico e la conseguente decisione di iniziare o meno la terapia antitrombotica deve avvenire sempre in maniera specifica e individuale. Il rispetto delle linee guida non basta[Torna su]
Di conseguenza, il rispetto delle linee guida non basta a esonerare il sanitario da responsabilità medica, in quanto egli è sempre tenuto ad adattare le stesse al caso di specie, eseguendo valutazioni concrete e non limitandosi a un'applicazione rigida delle indicazioni astrattamente fornitegli. Se ciò è vero, è conseguentemente vero anche, dall'altro punto di vista, che la condanna penale del sanitario non può basarsi esclusivamente sul rinvio alle linee guida, senza tenere conto della valutazione che il sanitario abbia fatto degli elementi sintomatici emersi dal caso clinico del quale si è occupato. |
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