Data: 11/12/2006 - Autore: www.miolegale.it
(Cassazione penale, sez. V, 26 aprile 2006, n. 19512)
La sentenza citata ut supra chiarifica il contenuto precettivo dell'art. 127 Dlgs n. 30/2005 (codice della propriet� industriale) il quale dispone al comma 1� che �chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di propriet� industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, � punito, a querela di parte, con la multa fino a 1032,91 euro.�
Secondo la Corte non rileva, ai fini della configurabilit� del reato ex art. 127 Dlgs n. 30/05 la mera somiglianza del prodotto contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione; ossia secondo la Corte la confusione che il prodotto pu� ingenerare nel pubblico dei consumatori, per la suaa ....leggi tutto.... Consulenza legale online su MioLegale.it
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