Data: 06/04/2020 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - Il Consiglio di Stato con il decreto n. 1553/2020 (sotto allegato) dichiara ammissibile il ricorso del bracciante, ma respinge l'istanza cautelare con cui ha chiesto la riforma del provvedimento disposto dal Tar regionale, relativo all'ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento. Per il Consiglio la tutela della salute pubblica prevale sulla libert� di movimento e sul diritto al lavoro, anche perch� a livello nazionale e locale sono state messe in atto tutte le misure necessarie, come la cassa integrazione e servizi per garantire i bisogni alimentari e quelli di prima necessit�.

Bracciante contesta l'isolamento e la quarantena Covid19

Un bracciante si rivolge al Consiglio di Stato per chiedere la riforma del provvedimento del Tar relativo all'ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza. All'appellante, bracciante agricolo, � stato infatti notificato dal Sindaco del Comune l'ordine di quarantena con isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020 "per violazione dell'ordinanza n. 12/2020 del Presidente della Regione Calabria."

I motivi di appello al Consiglio di Stato

Il bracciante censura il provvedimento perch�:
  • non � positivo al virus;
  • non ha avuto contatti recenti con persone contagiate; - non opera in un settore rientrante tra quelli preclusi dai provvedimenti in vigore;
  • lamenta il rischio del licenziamento;
  • si duole per l'impossibilit� di compiere le attivit� di stretta necessit� quotidiana;
  • e dichiara di non essere a conoscenza delle ragioni per le quali gli sia stato imposto l'obbligo di quarantena domiciliare, mancando il documento che lo dispone.

La salute pubblica prevale sul diritto al lavoro nel campi

Il Consiglio di Stato con decreto n. 1553/2020 dichiara l'appello ammissibile, ma respinge l'istanza cautelare. L'appello infatti, per il Consiglio di Stato, � ammissibile ogni qualvolta il provvedimento del Tar produca la definitiva e irreversibile perdita del bene della vita preteso, che deve corrispondere a un interesse costituzionalmente garantito. Con l'appello il ricorrente lamenta l'impossibilit�, per il tempo ormai residuo di 4 giorni del decreto, di recarsi al lavoro per evitare il licenziamento e di poter uscire per l'acquisito dei beni di prima necessit�. Indubbio quindi che la pretesa vada ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti, ragione per cui l'appello � ammissibile. Per accogliere l'istanza cautelare per� occorre verificare la consistenza del fumus bonis iuris, (ovvero il possibile riconoscimento della fondatezza della pretesa anche nelle successive fasi del giudizio) e che il danno lamentato sia grave e irreparabile. Proprio in ordine a quest'ultimo punto il Consiglio di Stato ne rileva l'inesistenza in quanto:

  • il provvedimento del Sindaco e del Presidente della Regione sono stati adottati nel rispetto di criteri e disposizioni legislative nazionali e delle diverse situazioni di contagio delle Regioni;
  • dette disposizioni normative sono state assunte a causa del pericolo grave e imminente di un trasferimento massivo di persone e di contagi dalle Regioni pi� colpite a quelle del mezzogiorno, che hanno reso necessario adottare provvedimenti ancora pi� restrittivi.
  • La compressione di diritti fondamentali come quello al movimento, al lavoro e alla privacy sono stati imposti per tutelare un bene primario di rango costituzionale, ovvero la salute pubblica di tutti i cittadini, messa in pericolo da comportamenti individuali potenzialmente idonei a diffondere il contagio.
  • La gravit� del danno individuale in questo caso non pu� derogare alla normativa prevista per tutelare la salute dell'intera collettivit�.
  • Il Consiglio di Stato rileva che in ogni caso le conseguenze dannose per l'appellante non sono irreversibili, visto che ci saranno nuovi provvedimenti per fronteggiare il "dopo pandenmia", per non parlare delle misure intraprese nel frattempo per tutelare il lavoro, come la cassa integrazione e le quelle adottate dai comuni per fare fronte ai bisogni alimentari e a quelli di prima necessit�.
  • Si rileva infine che il periodo di quarantena per l'appellante avr� fine tra 4 giorni e in sede di merito si potr� valutate la fondatezza di un'eventuale richiesta risarcitoria per la mancata retribuzione, a meno che tale pregiudizio non venga riparato da apposita normativa.
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