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Data: 06/04/2020 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il Consiglio di Stato con il decreto n. 1553/2020 (sotto allegato) dichiara ammissibile il ricorso del bracciante, ma respinge l'istanza cautelare con cui ha chiesto la riforma del provvedimento disposto dal Tar regionale, relativo all'ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento. Per il Consiglio la tutela della salute pubblica prevale sulla libertà di movimento e sul diritto al lavoro, anche perché a livello nazionale e locale sono state messe in atto tutte le misure necessarie, come la cassa integrazione e servizi per garantire i bisogni alimentari e quelli di prima necessità.
Bracciante contesta l'isolamento e la quarantena Covid19[Torna su] Un bracciante si rivolge al Consiglio di Stato per chiedere la riforma del provvedimento del Tar relativo all'ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza. All'appellante, bracciante agricolo, è stato infatti notificato dal Sindaco del Comune l'ordine di quarantena con isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020 "per violazione dell'ordinanza n. 12/2020 del Presidente della Regione Calabria." I motivi di appello al Consiglio di Stato[Torna su] Il bracciante censura il provvedimento perché:
La salute pubblica prevale sul diritto al lavoro nel campi[Torna su]
Il Consiglio di Stato con decreto n. 1553/2020 dichiara l'appello ammissibile, ma respinge l'istanza cautelare. L'appello infatti, per il Consiglio di Stato, è ammissibile ogni qualvolta il provvedimento del Tar produca la definitiva e irreversibile perdita del bene della vita preteso, che deve corrispondere a un interesse costituzionalmente garantito. Con l'appello il ricorrente lamenta l'impossibilità, per il tempo ormai residuo di 4 giorni del decreto, di recarsi al lavoro per evitare il licenziamento e di poter uscire per l'acquisito dei beni di prima necessità. Indubbio quindi che la pretesa vada ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti, ragione per cui l'appello è ammissibile. Per accogliere l'istanza cautelare però occorre verificare la consistenza del fumus bonis iuris, (ovvero il possibile riconoscimento della fondatezza della pretesa anche nelle successive fasi del giudizio) e che il danno lamentato sia grave e irreparabile. Proprio in ordine a quest'ultimo punto il Consiglio di Stato ne rileva l'inesistenza in quanto:
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