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Data: 06/04/2020 19:00:00 - Autore: Roberto Rizzo ![]() La Corte di Giustizia UE, sez. I, con la recentissima sentenza del 2.4.2020 (sotto allegata) ha posto fine alla querelle, riconoscendo, di fatto, la possibilit� di estendere la qualit� di "consumatore" all'ente di gestione condominio. Veniamo subito alla vicenda processuale:
Il quesito posto dal tribunale di Milano[Torna su] L'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia Ue era stata formulata dal tribunale meneghino nel modo che segue: "Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell'ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di "persona fisica" e di "persona giuridica", allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all'attivit� professionale e versi in una situazione di inferiorit� nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione �".Il ragionamento della Corte di Giustizia UE[Torna su] Ovviamente, a fronte dell'esposta formulazione, la Corte Europea ha dovuto prendere in esame a fini interpretativi la normativa comunitaria di riferimento, con un'articolata e complessa dissertazione attraverso la quale, preliminarmente, ha evidenziato che, secondo il tenore letterale dell'art. 2 della direttiva 93/13/CEE: "la nozione di �consumatore� deve intendersi riferita a �qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivit� professionale�. Da tale disposizione deriva che, affinch� una persona possa rientrare in questa nozione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest'ultima svolga la sua attivit� a fini non professionali." Dunque, apparentemente, difettando nel caso del condominio, il primo dei due requisiti richiesti cumulativamente �ossia la natura di persona fisica- se ne dovrebbe dedurre l'inapplicabilit�, al condominio appunto, della citata direttiva, con esclusione conseguenziale della sua natura di consumatore. I precedenti in Italia della Cassazione[Torna su] Purtuttavia, la Corte Europea dimostra di avere consapevolezza della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, la quale in diverse circostanze, ha evidenziato che: "le norme a tutela dei consumatori si applicano ai contratti stipulati tra un professionista e l'amministratore di un condominio, definito come un �ente di gestione sfornito di personalit� distinta da quella dei suoi partecipanti�, in considerazione del fatto che l'amministratore agisce per conto dei vari cond�mini, i quali devono essere considerati come consumatori." Si tratta allora di stabilire �secondo la Corte di Giustizia della Comunit� Europea- se detta consolidata giurisprudenza della Suprema Corte Italiana possa porsi in contrasto con il complesso delle norme comunitarie che disciplinano la materia e la tutela del consumatore in particolare.La giurisprudenza della Cassazione e la normativa comunitaria[Torna su] Sul punto, argutamente, vengono formulate due osservazioni: 1) ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori pi� rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati internazionali; 2) sottolinea la Corte Europea: "(�) secondo il considerando 12 della direttiva 93/13, quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilit� di garantire, nel rispetto del trattato, un pi� elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali pi� severe di quelle contenute nella medesima direttiva (�)". In altre parole, gli Stati membri, nel rispetto dei principi istitutivi dell'Unione, conservano la facolt� di disciplinare la materia delle clausole abusive e della tutela del consumatore in maniera autonoma, stante la parziale ed incompleta normazione comunitaria, a condizione che non determino situazioni di ipotetici conflitti con i trattati europei. Ebbene, posto che la suprema Corte di Cassazione ha sviluppato in Italia un orientamento giurisprudenziale di maggior favore per i consumatori, nota la Corte di Giustizia che tale orientamento ben s'armonizza con i principi comunitari in materia. Si legge, infatti, in sentenza: "un tale orientamento giurisprudenziale s'inscrive nell'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cort�s, C-96/16 e C-94/17, EU:C:2018:643, punto 69)." Il condominio � consumatore[Torna su] Ne consegue che, nonostante la mancanza del requisito della natura di persona fisica in capo al condominio, alla luce dell'omogeneit� delle finalit� perseguite dalla legislazione comunitaria e da quella nazionale, il dettato letterale della direttiva 93/13/CEE, non osta a che la medesima, e la tutela per i consumatori in detta prevista, si possa ben applicare all'ente di gestione condominio, nelle ipotesi di contratti conclusi tra professionisti e soggetti, come il condominio appunto, che, di per s�, non sarebbero direttamente destinatari della direttiva medesima.E' chiaro che tale conclusione ha delle importantissime implicazioni pratiche in quanto riconoscendo al condominio la qualit� di "consumatore" lo si fa - di diritto - rientrare nell'ambito di applicazione del Codice del Consumo e nelle forme di maggior tutela ivi previste, sia con riguardo alla nullit� delle clausole vessatorie, sia, ad esempio, in relazione all'accesso agevolato alle forme alternative di giurisdizione, tanto in termini di trasparenza e di semplicit� procedurale, quanto in termini di maggior diffusione delle informazioni. Avv. Roberto Rizzo Foro di Cosenza
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