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Data: 11/04/2020 17:00:00 - Autore: Chiara Cesari di Avv. Chiara Cesari - Nell'ambito della responsabilità extra contrattuale, la norma di riferimento è l'articolo 2043 c.c. il quale dispone "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Responsabilità extracontrattuale e azione contro il responsabileIn generale possiamo affermare, il danneggiato dovrà convenire in giudizio il responsabile del fatto dannoso e se quest'ultimo ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni, lo stesso potrà chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere manlevato e tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria. EccezioniEsistono delle eccezioni a tale assunto espressamente previste dalla legge: ad esempio il codice delle assicurazioni private, in caso di sinistri derivanti da circolazione stradale, ammette l'azione diretta o contro la propria compagnia assicurativa (nelle ipotesi di indennizzo diretto) o nei confronti della compagnia del responsabile civile. Ma al di là di queste ipotesi individuate dal legislatore è sempre vero che non è ammessa l'azione diretta nei confronti della compagnia? La risposta è no; è necessario analizzare il singolo caso e se il contratto di assicurazione può essere qualificato come contratto a favore di terzi. Contratto a favore di terzi e azione diretta nei confronti dell'assicurazioneLa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7062/2020 ha esaminato il caso di due genitori di un minore che aveva subito lesioni personali durante l'orario scolastico e che, anzichè convenire in giudizio innanzi al Tribunale competente per ottenere il risarcimento dei danni l'istituto scolastico, avevano convenuto direttamente in giudizio la compagnia assicurativa della scuola. Tale chiamata diretta era stata formulata in quanto parte attrice riteneva che il contratto stipulato tra la compagnia e l'istituto fosse qualificabile come contratto a favore di terzo. Si ha contratto a favore di terzo quando nel testo viene inserita una clausola che prevede che una parte (promittente) si obbliga ad effettuare una prestazione a favore di un terzo (persona fisica o giuridica) che è indicato dall'altra parte (stipulante). Grazie a questa clausola gli effetti contrattuali si producono in via diretta ed immediata nella sfera giuridica del terzo che rimane tuttavia estraneo alla stipula del contratto. Il terzo deve essere determinato o determinabile: la sua individuazione può risultare anche implicitamente dalla specie, dalla natura e dal contenuto della clausola di attribuzione degli effetti. Se il contratto assicurativo stipulato può essere qualificato come contratto a favore di terzi, il danneggiato può, in forza del vincolo contrattuale, convenire in giudizio la compagnia. A tal fine è indispensabile individuare la comune volontà delle parti che in primis deve essere desunta analizzando il tenore letterale delle disposizioni contrattuali. Nel caso analizzato dalla Cassazione il contratto stipulato tra la compagnia e l'istituto scolastico indicava come soggetti assicurati gli alunni e come soggetto contraente la scuola. Proprio individuando la volontà dei contraenti, e dopo aver qualificato il contratto assicurativo come contratto a favore di terzo, la Cassazione con l'ordinanza n. 7062/2020 ha ritenuto del tutto legittima la chiamata diretta della compagnia. |
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