Data: 07/04/2020 10:00:00 - Autore: Massimo Colaianni

di Massimo Colaianni - L'art. 1 n. 9 DPCM 11 marzo 2020 promuove le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali al fine dell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro (art. 1 n. 7 lett. d DPCM citato).

Il protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro

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In attuazione di tale disposizione, in data 14 marzo 2020 le parti sociali hanno sottoscritto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (di seguito anche semplicemente Protocollo per comodit�).

Il rispetto del Protocollo � richiamato anche all'art. 1 c. 3 DPCM 22 marzo 2020 per tutte le attivit� produttive che non sono state sospese dal decreto governativo stesso.

Procedure per l'accesso ai locali aziendali e gestione persona sintomatica

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Le imprese devono garantire che la prosecuzione delle attivit� produttive avvenga in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Tra le principali misure a tal fine indicate dal Protocollo vi � la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti, nonch� degli altri soggetti che debbano a vario titolo accedere ai locali aziendali (ad esempio fornitori).

�, inoltre, previsto che il datore di lavoro informi chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio.

Per il caso in cui una persona presente in azienda manifesti febbre e sintomi influenzali, lo deve dichiarare immediatamente: detto soggetto e gli altri presenti dovranno essere posti in isolamento momentaneo.

Misure a tutela della riservatezza dei lavoratori e degli altri interessati

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Il datore di lavoro in qualit� di titolare del trattamento � chiamato a trattare dati anche particolari (ai sensi dell'art. 9 GDPR) dei lavoratori e di eventuali ulteriori soggetti che intendano fare accesso ai locali aziendali.

Nello specifico, i dati in questione sono quelli relativi alla salute della persona.

A tal fine il datore di lavoro dovr�:

1. procedere al rilevamento della temperatura senza registrare il dato a meno che ci� non sia necessario ai fini di comprovare documentalmente le ragioni che hanno impedito l'accesso del dipendente o del terzo ai locali aziendali, secondo il principio di minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 4 par. 1 lett. c) Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);

2. fornire l'informativa in materia di trattamento dei dati personali. Si badi che l'art. 13 par. 4 GDPR precisa che l'informativa non � dovuta in relazione alle informazioni di cui l'interessato sia gi� in possesso. A tal proposito, si rammenta che l'informativa che il datore di lavoro - titolare del trattamento � tenuto regolarmente a fornire ai dipendenti - interessati dovrebbe gi� prevedere espressamente il trattamento dei dati sensibili, anche quelli inerenti alla salute, indicando tra le finalit� del trattamento stesso il rispetto di obblighi normativi, in particolare, in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08.

In tale ipotesi, lo specifico trattamento di dati personali relativi alla salute derivante dalla rilevazione della temperatura corporea del dipendente, potr� considerarsi ricompreso nell'informativa gi� regolarmente consegnata dall'impresa ai propri lavoratori.

In ogni caso pu� essere utile e tutelante fornire un'informativa ad hoc ai propri dipendenti ed agli altri soggetti interessati (per esempio fornitori esterni) non potendo costituire di per s� l'emergenza epidemica in corso una deroga agli obblighi imposti dal GDPR in materia di tutela dei dati personali.

La base giuridica del trattamento pu� ritenersi integrata dal rispetto degli obblighi normativi imposti al titolare del trattamento - datore di lavoro per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto (il riferimento � ai citati art. 1 n. 7 lett. d) DPCM 11 marzo 2020 e art. 1 c. 3 DPCM 22 marzo 2020).

Altra base giuridica legittimante il trattamento dei dati sensibili inerenti alla salute, ai sensi dell'art. 9 lett. b) GDPR (il trattamento - di dati sensibili � legittimo quando n.d.r. - � necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale) pu� essere costituita dal rispetto di precipui obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, tra i quali quello previsto dall'art. 272 d.lgs. 81/08 che detta le misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro � tenuto ad adottare ai fini della prevenzione del rischio da esposizione ad agenti biologici (qual � appunto il contagio da Covid - 19);

3. prevedere che la durata del trattamento dei dati personali raccolti per contenere la diffusione del contagio sia strettamente limitata all'attuale periodo di emergenza sanitaria e che i dati in parola possano essere oggetto di comunicazione solo in conformit� alle previsioni normative vigenti e, quindi, a titolo esemplificativo, a seguito di richiesta da parte dell'Autorit� sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19.

Si rammenta che non � d'obbligo consegnare a ciascun interessato l'informativa, soluzione che potrebbe risultare eccessivamente onerosa soprattutto in un momento di difficolt� come quello attuale: dell'informativa, infatti, pu� essere data adeguata evidenza ad esempio mediante affissione nelle aree di accesso ai luoghi aziendali;

4. garantire la riservatezza e la dignit� dei lavoratori o degli altri soggetti sottoposti a temporaneo isolamento, in caso di temperatura rilevata superiore a 37,5�, ovvero negli altri casi specificamente previsti dal Protocollo e dall'ulteriore normativa di settore;

5. invocare il rispetto della riservatezza dei dati del soggetto risultato positivo al Covid-19 da parte degli altri dipendenti nel caso in cui il nominativo del lavoratore positivo sia stato comunicato ai colleghi ai fini preventivi di ulteriori contagi;

6. individuare i soggetti preposti - incaricati del trattamento, cui � delegata l'attivit� di rilevazione della temperatura di dipendenti e terzi, fornendo loro, nella lettera di incarico, apposite indicazioni sulle modalit� di trattamento dei dati personali raccolti.

Avv. Massimo Colaianni

Studio Legale Colaianni, Piazza Indipendenza n. 2 - 20900 Monza (MB)

e-mail: mcolaianni@studiolegalecolaianni.it


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