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Data: 25/06/2002 - Autore: Roberto Cataldi La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10143/02, ha stabilito che quando la legge prevede l'introduzione del giudizio con citazione anziché con ricorso e l'adozione del rito ordinario anziché quello camerale, l'erronea introduzione della causa con ricorso e il suo svolgimento col rito camerale non comportano la invalidità del giudizio stesso, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo. A tal fine è necessario però che dall'erronea inversione non sia derivato un pregiudizio per le parti in relazione al rispetto del principio del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o ridotto la libertà di difesa previsto nel giudizio ordinario. |
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