Data: 25/06/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10143/02, ha stabilito che quando la legge prevede l'introduzione del giudizio con citazione anzich� con ricorso e l'adozione del rito ordinario anzich� quello camerale, l'erronea introduzione della causa con ricorso e il suo svolgimento col rito camerale non comportano la invalidit� del giudizio stesso, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo. A tal fine � necessario per� che dall'erronea inversione non sia derivato un pregiudizio per le parti in relazione al rispetto del principio del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, pi� in generale, a quant'altro possa aver impedito o ridotto la libert� di difesa previsto nel giudizio ordinario.
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