Data: 15/04/2020 16:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 10375/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso del titolare di un bar, condannato in primo grado e in appello per tentata frode nel commercio per aver esposto nel bancone cornetti, strudel e fagottini senza indicare che i prodotti sono congelati all'origine. Respinta la richiesta di non punibilit� per tenuit� del fatto ed esclusa la concessione delle attenuanti a causa del quantitativo di merce rinvenuta e perch� il reo, con la sua condotta, ha messo in pericolo la salute pubblica.

Reato di tentata frode nell'esercizio del commercio

Il Tribunale dichiara l'imputato responsabile del reato di tentata frode nell'esercizio del commercio cos� previsto dagli artt. 56 e 515 c.p. e condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2.065 euro di multa. L'imputato, in qualit� di amministratore di una s.r.l e titolare di un'attivit� di ristorante e pizzeria, � stato accusato di detenere nel magazzino e di avere posto in vendita nel bancone del bar, cornetti, strudel e fagottini congelati e di possedere nel ristorante ravioli, pasta fresca artigianale e funghi congelati, omettendo d'indicare ai clienti l'originario stato di conservazione. L'imputato impugna il provvedimento di condanna, la Corte d'Appello revoca il beneficio della sospensione della pena, confermando per la parte restante, il contenuto della sentenza.

Esclusione punibilit� per particolare tenuit� del fatto

L'imputato ricorre alla Corte di legittimit� sollevando tre motivi di doglianza:
  • Con il primo lamenta la violazione degli artt. 56 e 515 c.p. poich� per il perfezionamento di tale fattispecie di reato � necessaria la consegna del bene all'acquirente dopo una fase di contrattazione, la cui esistenza � imprescindibile anche per ritenere configurabile il tentativo. La mera detenzione della merce infatti, secondo una SU della Cassazione, senza un inizio di negoziazione non pu� configurare il reato di frode in commercio, potendo il commerciante anche non vendere o utilizzare detta merce.
  • Con il secondo motivo lamenta motivazione insufficiente nella parte in cui esclude la causa di esclusione della punibilit� per particolare tenuit� del fatto contemplata dall'art. 131 bis c.p. fondata esclusivamente sulla gravit� del fatto.
  • Con il terzo infine lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entit� eccessiva della pena, applicata senza considerare l'incensuratezza dell'imputato e la portata reale della condotta.

Tentata truffa nel commercio esporre cornetti senza dire che sono congelati

La Cassazione penale, con sentenza n. 10375/2020 rigetta il ricorso dell'imputato per le ragioni che si vanno a illustrare.
Il primo motivo con cui l'imputato contesta la configurabilit� del tentativo non � fondato. Il consolidato orientamento della Corte sostiene infatti che: "la disponibilit� di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a destinazione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio, indipendentemente da una concreta contrattazione con il singolo avventore in quanto tale comportamento � univocamente rivelatore della volont� dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita." Nel caso di specie alla Corte pare inequivoca, dalla condotta dell'imputato, l'integrazione del reato di tentata frode, in quanto lo stesso ha esposto nel bar cornetti, fagottini, strudel, proseguendo poi con l'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 c.c, che rappresenta un inizio di contrattazione con la clientela.
Inammissibile il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilit�, perch� finalizzato a sindacare la decisione di merito della Corte d'Appello, che ha al contrario adeguatamente motivato tale conclusione, sottolineando la quantit� di alimenti congelati non indicati come tali e il fatto che l'attivit� non � svolta in modo occasionale, ma continuativo, trattandosi si una vera e propria impresa.
Infondata e generica la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche stante l'assenza di elementi positivi e la presenza al contrario di elementi da cui si desume la gravit� della condotta desunta dalla quantit� di alimenti sequestrati. Motivazione idonea quindi quella fornita dalla Corte d'Appello che ha ritenuto prevalente, nel giudizio di gravit� del reato, ai sensi dell'art. 133 c.p. il danno o il pericolo cagionato, consistente nella "potenziale compromissione della salute pubblica conseguente alla messa in commercio di alimenti celandone la provenienza dalla surgelazione."
Leggi anche:

Tutte le notizie