Data: 15/04/2020 16:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 10375/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso del titolare di un bar, condannato in primo grado e in appello per tentata frode nel commercio per aver esposto nel bancone cornetti, strudel e fagottini senza indicare che i prodotti sono congelati all'origine. Respinta la richiesta di non punibilità per tenuità del fatto ed esclusa la concessione delle attenuanti a causa del quantitativo di merce rinvenuta e perché il reo, con la sua condotta, ha messo in pericolo la salute pubblica.

Reato di tentata frode nell'esercizio del commercio

Il Tribunale dichiara l'imputato responsabile del reato di tentata frode nell'esercizio del commercio così previsto dagli artt. 56 e 515 c.p. e condannato alla pena condizionalmente sospesa di 2.065 euro di multa. L'imputato, in qualità di amministratore di una s.r.l e titolare di un'attività di ristorante e pizzeria, è stato accusato di detenere nel magazzino e di avere posto in vendita nel bancone del bar, cornetti, strudel e fagottini congelati e di possedere nel ristorante ravioli, pasta fresca artigianale e funghi congelati, omettendo d'indicare ai clienti l'originario stato di conservazione. L'imputato impugna il provvedimento di condanna, la Corte d'Appello revoca il beneficio della sospensione della pena, confermando per la parte restante, il contenuto della sentenza.

Esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto

L'imputato ricorre alla Corte di legittimità sollevando tre motivi di doglianza:
  • Con il primo lamenta la violazione degli artt. 56 e 515 c.p. poiché per il perfezionamento di tale fattispecie di reato è necessaria la consegna del bene all'acquirente dopo una fase di contrattazione, la cui esistenza è imprescindibile anche per ritenere configurabile il tentativo. La mera detenzione della merce infatti, secondo una SU della Cassazione, senza un inizio di negoziazione non può configurare il reato di frode in commercio, potendo il commerciante anche non vendere o utilizzare detta merce.
  • Con il secondo motivo lamenta motivazione insufficiente nella parte in cui esclude la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto contemplata dall'art. 131 bis c.p. fondata esclusivamente sulla gravità del fatto.
  • Con il terzo infine lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità eccessiva della pena, applicata senza considerare l'incensuratezza dell'imputato e la portata reale della condotta.

Tentata truffa nel commercio esporre cornetti senza dire che sono congelati

La Cassazione penale, con sentenza n. 10375/2020 rigetta il ricorso dell'imputato per le ragioni che si vanno a illustrare.
Il primo motivo con cui l'imputato contesta la configurabilità del tentativo non è fondato. Il consolidato orientamento della Corte sostiene infatti che: "la disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu o negli espositori nei quali gli stessi siano esposti a destinazione della clientela, integra il reato di tentativo di frode in commercio, indipendentemente da una concreta contrattazione con il singolo avventore in quanto tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita." Nel caso di specie alla Corte pare inequivoca, dalla condotta dell'imputato, l'integrazione del reato di tentata frode, in quanto lo stesso ha esposto nel bar cornetti, fagottini, strudel, proseguendo poi con l'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 c.c, che rappresenta un inizio di contrattazione con la clientela.
Inammissibile il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, perché finalizzato a sindacare la decisione di merito della Corte d'Appello, che ha al contrario adeguatamente motivato tale conclusione, sottolineando la quantità di alimenti congelati non indicati come tali e il fatto che l'attività non è svolta in modo occasionale, ma continuativo, trattandosi si una vera e propria impresa.
Infondata e generica la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche stante l'assenza di elementi positivi e la presenza al contrario di elementi da cui si desume la gravità della condotta desunta dalla quantità di alimenti sequestrati. Motivazione idonea quindi quella fornita dalla Corte d'Appello che ha ritenuto prevalente, nel giudizio di gravità del reato, ai sensi dell'art. 133 c.p. il danno o il pericolo cagionato, consistente nella "potenziale compromissione della salute pubblica conseguente alla messa in commercio di alimenti celandone la provenienza dalla surgelazione."
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