Data: 08/04/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - La circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 (sotto allegata) spiega nel dettaglio il contenuto degli articoli 34 e 42 del decreto Cura Italia, che hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per conseguire le prestazioni e il riconoscimento della tutela nei casi accertati da coronavirus in occasione del lavoro. La circolare prevede inoltre il riconoscimento di un'indennità Inail una tantum per i familiari vittime da coronavirus.

Circolare Inail sul decreto Cura Italia

La circolare Inail n. 13 del 2020, nella prima parte spiega in dettaglio quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2 del decreto Cura Italia, con cui è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per conseguire le prestazioni Inail, riassumendoli in pratici schermi grafici.
Nella seconda parte invece si occupa della tutela infortunistica, che viene riconosciuta nei casi accertati da coronavirus in occasione del lavoro, come contemplata dall'art. 42 comma 2 del decreto Cura Italia n.18/2020.

Tutela infortunistica Coronavirus

La circolare chiarisce che l'Inail inquadra anche le malattie infettive e parassitarie come infortuni sul lavoro. La causa virulenta in questi casi è equiparata alla causa violenta. In questa casistica deve essere inquadrata anche l'infezione da coronavirus contratta negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative. I lavoratori assicurati Inail sono quindi coperti anche nel caso in cui contraggano il Covid19.

I destinatari della tutela

Godono della tutela i lavoratori subordinati e assimilati che presentano i requisiti stabiliti dal D.P.R n. 1124/1965 e i soggetti indicati dal dlgs. n. 38/2000 (sportivi professionisti dipendenti, lavoratori parasubordinati, soggetti appartenenti all'area dirigenziale) e da altre norme speciali che impongono l'obbligo della tutela Inail.
La tutela riguarda in particolare gli operatori del settore sanitario che sono i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio aggravato fino a diventare specifico. Vige per questi lavoratori la presunzione semplice della malattia di origine professionale, stante l'elevata possibilità di contrarre il virus.
Parimenti esposti a un alto rischio di contagio sono anche, a titolo esemplificativo:
  • gli addetti al front office;
  • il personale adibito alle casse;
  • gli addetti alla vendita e i banconisti;
  • il personale che si occupa della pulizia degli ospedali;
  • gli operatori che effettuano il trasporto degli infermi, ecc...
A questi si aggiungono tutti quei casi in cui sono presenti indizi gravi, precisi e concordanti tali da far scattare l'obbligo dell'accertamento medico legale.

Denuncia di malattia da coronavirus e certificazione medica

Il medico certificatore deve redigere e trasmettere la certificazione all'Inail che prende in carico e assicura la tutela all'infortunato. Solo l'acquisizione della certificazione e l'occasione di lavoro della malattia perfezionano la fattispecie malattia–infortunio per la tutela prevista dall'Inail.
Il datore è invece tenuto ad effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio, valorizzando in particolare i campi relativi alla data dell'evento, a quello dell'abbandono del lavoro e a quella di conoscenza della certificazione.
Dalla conoscenza positiva da parte del datore dell'avvenuto contagio decorrono i termini per trasmettere telematicamente la denuncia all'Inail.
La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal primo giorno di astensione coincidente con il primo giorno di quarantena, computando da queste date i giorni di franchigia per il calcolo della prestazione prevista per inabilità temporanea assoluta dal lavoro.

Prestazione una tantum per i parenti delle vittime da Coronavirus

La circolare chiarisce inoltre che, in caso di decesso del lavoratore per Covid-19, ai familiari è riconosciuta un'indennità una tantum contemplata dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

La tutela è prevista per tutti i lavoratori, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo assicurativo Inail (es. pompieri, liberi professionisti, forze di polizia, ecc...) per questo le Sedi territoriali, stante la situazione emergenziale, attivano ogni iniziativa utile per informare i soggetti interessati a beneficiare di detta prestazione economica.

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