Data: 09/04/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - L'Aiga interviene su due fronti al fine di velocizzare i pagamenti in favore degli avvocati che hanno assistito e difeso i soggetti ammessi al gratuito patrocinio. La prima proposta mira ad introdurre un emendamento al decreto Cura Italia (sotto allegato). La seconda, più strutturata, consiste nella proposta di un decreto composto di soli 3 articoli (sotto allegato), con cui si introduce un procedimento snello, con termini più stringenti, finalizzato a superare le lentezze e le criticità della procedura contemplata dal D.P.R n. 115/2002. Il periodo di sospensione delle attività disposto per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria rischia di compromettere seriamente l'attività dei giovani avvocati, in particolare. Per evitare che questa situazione di stallo privi gli avvocati della necessaria liquidità, Aiga ha ritenuto opportuno rendere più rapido il pagamento dei compensi relativi all'istituto del gratuito patrocinio per tutto il periodo dell'emergenza da Covid19.

Iniziative di Aiga per velocizzare i pagamenti del gratuito patrocinio

Aiga, preoccupata dalla grave crisi sanitaria, che potrebbe costringere molti giovani avvocati a chiudere l'attività, cerca di dare il suo contributo, attraverso due proposte, una di decreto e una di emendamento al decreto Cura Italia, per accelerare i tempi dei pagamenti spettanti agli avvocati che hanno prestato la loro assistenza a coloro che hanno beneficiato del gratuito patrocinio. Vediamo cosa prevedono le due proposte.

Proposta di emendamento al decreto Cura Italia

La prima proposta è finalizzata a introdurre un emendamento al decreto n. 18/2020 Cura Italia, per dare un sostegno alle categorie che sono state più colpite dalle misure restrittive introdotte dal decreto n. 6/2020 e successivi, che hanno provocato una sorta di paralisi dell'attività giudiziaria, con conseguente riduzione delle entrate per gli avvocati. Da qui la necessità di superare il problema dei ritardi cronici nei pagamenti dei compensi degli avvocati che hanno prestato attività in favore di coloro che, per motivi reddituali, hanno avuto accesso al gratuito patrocinio. L'obiettivo è l'introduzione di una disposizione che preveda tempi più ragionevoli per i pagamenti dei compensi che sono già stati liquidati, per supportare gli avvocati in questa situazione emergenziale.
L'emendamento mira ad aggiungere al decreto Cura Italia l'art. 86 bis, con il quale si vuole fissare il termine di 60 giorni, dall'entrata in vigore della disposizione stessa, per provvedere al pagamento dei compensi spettanti al difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio e dal difensore d'ufficio, già liquidati dall'autorità giudiziaria. Dal punto di vista pratico il pagamento potrà essere effettuato dal concessionario della riscossione dei tributi, dalle banche e dagli uffici postali tramite accredito diretto sul conto corrente o tramite altri strumenti di pagamento bancari o postali, a scelta del creditore.

Proposta di decreto Aiga

La seconda proposta, decisamente più corposa e incisiva, si pone l'obiettivo di snellire la procedura di liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai difensori che hanno assistito i soggetti ammessi al gratuito patrocinio per tutto il periodo di emergenza sanitaria da Covid19. La proposta tenta di porre rimedio alle criticità presenti nel D.P.R n. 115/2002 e descritte nella relazione illustrativa della proposta di decreto, che si riflettono negativamente sui meccanismi di liquidazione e pagamento dei compensi degli avvocati, spesso costretti ad attendere anni prima di veder soddisfatto il credito relativo all'attività professionale svolta, a causa dell'assenza di un termine perentorio entro il quale il magistrato deve pronunciarsi sull'istanza di liquidazione avanzata dal difensore.
La proposta di decreto dell'Aiga, al fine di garantire l'evasione più rapida delle istanze di liquidazione e pagamento dei compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività difensiva in favore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio prevede:
  • l'assegnazione temporanea di personale negli uffici spese di giustizia attraverso il lavoro straordinario o il progetto finalizzato;
  • il deposito dell'istanza da parte dell'avvocato a mezzo pec presso la cancelleria del magistrato e la formazione fascicolo digitale a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto;
  • il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto per provvedere al pagamento dei compensi per i quali è stata emessa fattura alla data del 9 marzo 2020;
  • il termine di 30 giorni dal deposito dell'istanza per l'emissione del decreto di pagamento da parte del magistrato;
  • l'obbligo di notifica del decreto di pagamento all'avvocato, entro 7 giorni, dal giorno del deposito;
  • esecutività del decreto di pagamento decorsi 30 giorni dalla notifica senza intervenuta impugnazione;
  • l'immediata esecutività del decreto nel caso in cui se il P.M, le parti e il difensore non si oppongono prestando acquiescenza espressa a mezzo pec;
  • la possibilità per il difensore, una volta che il decreto è divenuto esecutivo, di emettere fattura;
  • 15 giorni di tempo dal ricevimento della fattura per la cancelleria al fine di effettuare i dovuti controlli ed entro lo stesso termine emette il mandato di pagamento;
  • 60 giorni dalla emissione del mandato per effettuare il pagamento.

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