Data: 08/04/2020 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - Con la determinazione n. 57 del 23 marzo 2020 (sotto allegata), l'Agid nella persona del suo Direttore Generale Francesco Paorici, ha emanato le Linee guida contenenti le regole tecniche per procedere alla sottoscrizione dei documenti elettronici, così come previsto dall'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, affinché atti e contratti digitali possano acquisire l'efficacia tipica delle scritture private, così come previsto e disciplinato dall'art. 2702 c.c.

Linee Guida Agid firma elettronica documenti

L'Agid con la determinazione n. 157 del 23 marzo 2020 ha emanato le Linee guida per procedere alla sottoscrizione dei documenti elettronici, come atti e contratti, così come previsto dall'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale.
Si tratta di un passo importante visto che il comma 1 di questa norma prevede che il documento informatico è in grado di soddisfare il requisito della forma scritta prevista dall'art. 2702 del codice civile, che disciplina l'efficacia della scrittura privata, se:
  • viene apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata;
  • o è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo in possesso dei requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71, con modalità in grado di garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
Destinatari delle Linee guida sono i fornitori di servizi e i gestori dell'identità che vogliono realizzare quanto previsto dall'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale, gli utenti che fruiscono del servizio e i soggetti aggregatori.

Valore delle linee guida

Come chiarito dal Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di dlgs. correttivo del CAD, N°2122/2017 del 10 ottobre 2017, le Linee guida devono considerarsi una fonte di natura regolamentare tecnica vincolanti con efficacia erga omnes, che possono essere azionate di fronte al giudice amministrativo se le disposizioni in esse contenute vengono violate.

Spid per identità persone fisiche e per uso professionale

Il processo d'identificazione informatica previsto dal comma 1 bis dell'art 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale può essere adoperato utilizzando esclusivamente identità digitali Spid per persona fisica e identità digitali per uso professionale.
Tutti i sistemi pubblici possono avvalersi del servizio previsto dalle Linee Guida. Il servizio di sottoscrizione previsto dalle Linee guida permette allo stesso utente di firmare un documento (anche in più punti), con un'unica sessione di autenticazione SPID e, a utenti distinti di formare lo stesso documento, in tempi e sessioni di autenticazione SPID distinte.
Le linee guide descrivono poi i vari passaggi per dare il consenso alla sottoscrizione presso l'IdP. Infine, senza scendere troppo nel tecnico, le Linee guida forniscono le regole tecniche del documento sottoscritto e alcune importanti informazioni su richieste e risposte di autenticazione per la firma, sugli algoritmi crittografici, sui codici di ritorno applicativo, sugli obblighi degli enti federati, sul servizio di conservazione dei documenti firmati e sulla convalida dei documenti firmati con Spid.
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