Data: 12/04/2020 14:00:00 - Autore: Tina Coletta
La gravissima crisi economica, sociale e sanitaria determinata dalla diffusione di massa del Covid-19 sta mettendo in ginocchio l'intero Paese a danno non solo delle imprese e dei lavoratori autonomi, ma anche dell'intera collettività, atteso il ruolo importante di ogni individuo per il mantenimento, la crescita economica, sociale e culturale della nostra Nazione. Ci si chiede quindi se l'epidemia che stiamo vivendo possa essere considerata una causa di esonero di responsabilità del debitore per impossibilità sopravvenuta e forza maggiore.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione

Le misure di contenimento della pandemia in corso potrebbero incidere sulla possibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal debitore, pertanto, è fondamentale ripercorrere la normativa che analizza la responsabilità contrattuale.

L'art. 1218 c.c. stabilisce in particolare che: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" mentre l'art. 1256 prevede che: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile". Si precisa inoltre che solo l'impossibilità definitiva, di regola, determina l'estinzione dell'obbligazione: difatti ai sensi dell'art. 1256, comma 2 c.c., l'impossibilità temporanea esonera il debitore da ogni responsabilità per il ritardo nell'adempimento, salvo che l'impossibilità perduri "fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla".

Secondo consolidata giurisprudenza, la causa non imputabile consiste in un "impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza". Più precisamente, deve trattarsi di un "evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio e alle condizioni del mercato", che trascende la sfera del debitore quindi, "non dipendente da dolo o da colpa" dello stesso. L'impossibilità sopravvenuta deve dunque rappresentare, non una mera difficoltà, ma un impedimento per il debitore di eseguire la prestazione (Cass. Civ. 14919/18; Cass. Civ. 19512/19).

Appare dunque evidente che se un contratto sia stato stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali dovuti al Covid-19 eventuali impossibilità di adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero cadere nella previsione dell'articolo 1256 del codice civile e, quindi, esonerare il debitore da eventuali responsabilità.

Forza maggiore e caso fortuito

L'ordinamento italiano non dà una definizione specifica della forza maggiore e caso fortuito, ma la giurisprudenza civile richiamando le nozioni del codice e della giurisprudenza penale dei due istituti ha affermato che: "La forza maggiore è la cosiddetta "vis maior cui resisti non potest", cioè quella forza esterna che porta la persona a compiere un'azione alla quale questa non può opporsi. Il caso fortuito, invece, viene rappresentato come quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (Cass. Civ. 7285/1990). Inoltre si è in presenza del caso fortuito quando l'azione non sia stata agevolata da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. Civ. n. 297/2020).

La giurisprudenza ha avuto nei confronti dell'ipotesi in esame un particolare riguardo viste le dimensioni del fenomeno pandemico alla sua idoneità a porre in pericolo la pubblica incolumità e alla necessità di fronteggiarlo con interventi normativi o tecnici ad hoc, riconoscendo che tali cause di esonero da responsabilità possono venire in rilievo in occasione di calamità naturali come terremoti, precipitazioni di particolare intensità, inondazioni, (Cass. Civ. 30521/19).

Il cd. Factum principis

Il "factum principis" è infatti identificato in un atto dell'autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria, idoneo a incidere negativamente sull'esecuzione del rapporto obbligatorio. Il factum principis, quindi, viene identificato come una circostanza che funziona quale esimente della responsabilità del debitore, autonomamente rispetto alle previsioni contrattuali in essere.

L'attuale emergenza sanitaria, economica e sociale che coinvolge la nostra Nazione può determinare ipotesi specifiche di inadempimento derivanti dalla limitazione della libera circolazione, derivante dai provvedimenti governativi e regionali, scanditi da interessi generali, quali il rischio del diffondersi di un'epidemia, rendendo di fatto impossibile la prestazione, a prescindere dalla condotta tenuta dal soggetto obbligato. Pertanto le misure contenitive predisposte dalle Autorità governative (Factum Prìncipis) al fine di contenere l'espansione di massa del Covid 19, potranno essere richiamate quali esimenti della responsabilità del debitore nell'esecuzione della prestazione.

Decreto Cura Italia

Alla luce di quanto sinora esposto, quindi, appare del tutto coerente ai principi normativi e giurisprudenziali la specifica previsione contenuta nell'art. 91, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") che aggiunge all'art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis, secondo cui "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

La norma è finalizzata a chiarire, come dalla relazione illustrativa, che "il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Pertanto la legge riconosce espressamente la rilevanza delle misure di contenimento della pandemia contenute nella normativa emergenziale quale possibile causa di esclusione della responsabilità del debitore.

Esimenti inadempimento obbligazione contrattuale

I provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati al contenimento del virus Covid-19, hanno di fatto inciso sull'operatività di gran parte dei settori produttivi e dei servizi, con notevoli ripercussioni in ambito contrattuale.

A tal fine appare necessario, dunque, valutare se l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale possa essere escluso invocando il factum principis e la forza maggiore, quali esimenti, da valutare caso per caso in quanto non applicabili automaticamente, della responsabilità della parte debitrice, all'infuori delle previsioni contrattuali vigenti.

Avv. Concetta Coletta

www.dplmediazione.it


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