Data: 11/04/2020 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il Ministero dello Sviluppo Economico chiede al Consiglio di Stato di esprimere il suo parere sullo schema di regolamento con cui si apportano le modifiche necessarie alle disposizioni vigenti che si occupano di disciplinare le modalità d'iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni. Il Consiglio di Stato però, con il provvedimento n. 731/2020 (sotto allegato) rinvia il parere, rilevando la presenza nello schema del decreto, di diversi elementi di criticità che devono essere necessariamente risulti prima di passare il vaglio della Sezione Consultiva per gli atti normativi.

Registro delle opposizioni: richiesto parere al Consiglio di Stato

Il Ministero dello sviluppo economico con la nota n. 3886/2020 chiede un parere al Consiglio di Stato, a cui trasmette, tra i vari documenti, lo schema di regolamento contemplato dall'art. 1 comma 15 della legge n. 5/2018 e la relativa relazione illustrativa. La legge n. 5/2028, si ricorda, disciplina le modalità d'iscrizione e di funzionamento del registro delle opposizioni.

Il Ministro informa il Consiglio di aver istituito, proprio per la redazione del testo in esame, un tavolo tecnico a cui hanno preso parte il Garante privacy, il Garante delle Comunicazioni, il gestore del Registro pubblico delle opposizioni, l'Istat e le principali associazioni di categoria. Lo schema di regolamento sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato si pone l'obiettivo di sostituire il decreto n. 178/2010, che riconosce il diritto agli utenti di opporsi all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. In particolare chi si iscrive al registro può opporsi all'utilizzo del proprio numero telefonico mobile e riservato, non presente cioè negli elenchi pubblici di cui all'art. 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Principali criticità da risolvere

Nella relazione illustrativa il Ministero evidenzia alcuni aspetti di criticità sui quali chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere. La sezione consultiva del Consiglio a tal fine chiede alcuni chiarimenti, tra i quali meritano di essere menzionati quelli che si vanno a illustrare.

  • Il rapporto tra il DPR n. 178/2010 e la sua abrogazione, prevista dall'art. 14 comma 1 della legge n. 5/2018 da parte dello schema di decreto sottoposto all'attenzione del Consiglio.
  • L'iscrizione di default nel registro dei numeri che non sono presenti negli elenchi telefonici, si pone in contrasto con l'iscrizione nel registro su richiesta della parte.
  • Contrasto tra i commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge n. 5/2018 considerato che il primo prevede la validità del consenso prestato dall'interessato al trattamento dei propri dati dopo l'iscrizione nel registro, mentre il secondo dispone che, dall'entrata in vigore della legge n. 5/2018, è vietata la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione dei dati personali degli interessati iscritti al registro da parte del titolare del trattamento per finalità pubblicitarie, di vendita, di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
  • Il dpr n. 178/2020 prevede che, per iscriversi nel registro, si può procedere compilando un modulo elettronico, tramite telefono, inviando una e-mail o infine una raccomandata. Lo schema di decreto invece, tra i sistemi elencati per procedere all'iscrizione, non contempla la e-mail e la raccomandata. In questo modo, osserva il Consiglio, lo schema di decreto "introduce nel testo regolamentare una restrizione (…) alle modalità di iscrizione al registro delle opposizioni", di cui chiede "voler precisare l'itero logico giuridico che ha condotto a ritenere di poter superare quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 5 del 2018.
  • Mancato coordinamento tra il comma 11 dell'art. 7 dello schema di decreto e il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 5/2018 che conformemente a quanto espresso dal Garante Privacy, gli unici consensi fatti salvi, per i soggetti iscritti nel registro, dovrebbero essere quelli prestati nell'ambito di rapporti contrattuali in essere e quelli cessati da non più di 30 giorni.
  • Mancato coordinamento tra il termine di consultazione obbligatoria mensile del registro delle opposizioni da parte degli operatori previsto dall'art. 8 comma 2 e il termine di validità/efficacia della consultazione stessa pari a 15 giorni, contenuto nell'ultimo periodo dello stesso comma dello schema di decreto.

Alla luce di queste e di altre considerazioni di minore rilievo il Consiglio di Stato sospende l'espressione del parere, restando in attesa dei necessari chiarimenti richiesti.

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