Data: 13/04/2020 16:00:00 - Autore: Alessia Castellana

Nelle ultime settimane, in ragione dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, il mondo del lavoro è mutato in misura imponente e ha obbligato le imprese ad adeguarsi alle sopravvenute esigenze di protezione della salute pubblica e dei lavoratori.

L'avvocatura, di concerto agli studi commercialisti e dei consulenti del lavoro, è stata chiamata ad assolvere al complesso compito di sostenere e tentare di guidare le imprese nella gestione della riorganizzazione aziendale e delle risorse umane, onde, da un lato, assolvere alle prescrizioni sancite di giorno in giorno dal Legislatore e, dall'altro, cercare ove e per quanto possibile di proseguire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Decreto Cura Italia e circolare ministero lavoro n. 3/2020

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La presente trattazione, senza avere quale ambizione quella di offrire un quadro completo e totalmente esaustivo di ogni aspetto coinvolto, si pone quale obiettivo quello di fornire almeno un orientamento con riferimento alla circolare informativa ministeriale dello scorso 24 marzo 2020, n. 3[1], con cui il Ministero del Lavoro ha spiegato le misure straordinarie contenute nel decreto legge Cura Italia, n. 18 del 16 - 17 marzo 2020[2], denominato "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Esso ha introdotto misure economiche e sul lavoro per l'emergenza coronavirus introdotte per partite IVA, imprese e famiglie.

Il decreto, composto da cinque titoli, prevede al secondo le "misure a sostegno del lavoro".

La normativa, come detto in costante evoluzione, ci ha spinto a redigere questo contributo che auspichiamo possa aiutare gli operatori coinvolti nell'offrire consulenza all'impresa e iniziare a delineare alcune delle numerose casistiche da contemplare nella predisposizione e conseguente necessaria corretta lettura dei cedolini (buste paga).

Cassa Integrazione Guadagni

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Quanto segue, ha quindi l'intento di rispondere ad alcuni dubbi e perplessità di molti, tra cui avvocati, commercialisti e imprenditori, nonché lavoratori, consapevoli che senz'altro altre circolari saranno pubblicate prospettando possibili ulteriori scenari, soprattutto legati al ricorso inevitabile all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni, ammortizzatore sociale che unitamente ad altri è ricompresa in un complesso di disposizioni normative finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di ridotta occupazione o, nei casi più gravi, di disoccupazione. Consiste in una somma di denaro corrisposta dall'INPS ai lavoratori, per i quali sia prevista una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro.

La CIG è quindi un'integrazione dello stipendio dei lavoratori e può essere ordinaria, nei casi in cui la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro per i lavoratori sia conseguenza di situazioni aziendali temporanee non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. E' invece straordinaria, qualora non faccia riferimento a situazioni di mercato temporanee, ma a situazioni straordinarie come quelle tipiche di ristrutturazione e riconversione dell'attività dell'azienda; crisi di un determinato settore aziendale o territoriale, o nei non infrequenti casi di pendenza di procedure concorsuali.

Oggi in vigenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, il datore di lavoro può in via generale optare per l'adozione della c.d. Cig parziale (in regime di cui l'orario di lavoro è ridotto in base alle necessità aziendali), oppure alla c.d. Cig a zero ore (in cui l'attività del lavoratore è sospesa in via assoluta in quanto l'impresa non ha in alcun modo la possibilità di impiegarlo e, dunque, viene azzerato integralmente il monte ore previsto dal contratto di lavoro applicatogli.

Purtroppo, l'emergenza sanitaria in corso ha costretto il Legislatore ad estendere l'accesso a tale ammortizzatore, onde poter fare fronte all'impossibilità oggettiva di portare avanti le attività aziendali o di poterlo fare, ma osservando un regime decisamente ridotto rispetto a quello abituale.

Impatto sul trattamento economico percepito dal lavoratore

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Premesso che per integrazione salariale si intende una somma di denaro, pari ad una determinata percentuale della retribuzione globale versata ai lavoratori sospesi dall'attività in modo più o meno ridotto, per le ore di lavoro non prestato, vediamo di seguito che rapporto sussiste tra detto ammortizzatore e gli altri istituti tipici che potrebbero incidere sul trattamento economico percepito dal lavoratore.

Malattia

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi, si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall'Istituto precedentemente.

In particolare: laddove durante la sospensione dal lavoro (in ragione dell'intervento della Cassa Integrazione a zero ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. L'attività verrà sospesa, non vigerà alcun obbligo di presentazione da parte del dipendente e lo stesso non dovrà comunicare lo stato di malattia, continuando a beneficiare delle integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia dovesse risultare da evento precedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, invece:

- il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa solo se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto cui il lavoratore appartiene abbia sospeso l'attività;

- il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia qualora non venga sospesa la totalità del personale in forze.

Se la cassa integrazione dovesse riguardare lavoratori ad orario ridotto, prevarrà l'indennità economica di malattia.[3] - [4]

Infortunio

E' sancito il principio secondo cui l'indennità di infortunio prevale sull'integrazione salariale.

In particolare: il lavoratore in cassa integrazione, se inabile al lavoro a causa di una inabilità conseguente ad infortunio o malattia professionale (da ricomprendersi anche l'ipotesi di ricaduta di infortunio) avrà diritto all'indennità Inail. Pertanto, il trattamento di integrazione salariale si deve intendere sospeso per tutta la durata del medesimo.[5]

Fonte di tale primordio è stata la circolare Inps n. 130/2017, volta a fornire orientamento con riguardo ai criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale. Nella stessa, venivano infatti chiariti i criteri per la convalida dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, nonché i criteri per l'approvazione dell'assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al Dm n. 94033/2016 [6], adottato per l'approvazione dei programmi di Cigs. Il documento, tra le altre, offriva chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal medesimo Fondo.

Donazioni del sangue

Benché in pendenza di emergenza sanitaria sia stata suggerita la sospensione a titolo precauzionale alle donazioni di sangue per chi abbia contratto l'infezione da Covid-19, o sia stato a contatto con persone contagiate, il resto della cittadinanza è invitata a donare, anche al fine di poter far fronte all'inevitabile carenza cagionata dalle regole di distanziamento sociale e di prevenzione della diffusione del virus.

Ebbene: l'indennità giornaliera riconosciuta per la donazione del sangue, ove effettuata durante i periodi di integrazione salariale, resterà a carico dell'Inps e, pertanto, il trattamento di cassa integrazione verrà sospeso.

Permessi legge 104/1992

Con il messaggio n. 1281 del 20 marzo[7], l'INPS ha dato alcune informazioni con riferimento, tra gli altri, ai permessi legge 104 del 1992.

In particolare, è previsto un incremento – per i mesi di marzo e aprile 2020 – di tre giorni retribuiti. Le giornate, pertanto, diventano complessivamente 15 giorni/mese frazionabili a ore, o, in alternativa, fruibili consecutivamente in ciascuna delle due mensilità.

Come noto, la forza lavoro interessata dalla predetta legge è composta da coloro che devono prestare assistenza personale ad un familiare con grave handicap.

L'Istituto, sul punto ha chiarito quanto segue.

Chi abbia già beneficiato di un provvedimento autorizzativo ai permessi, valido anche per i mesi di marzo e aprile 2020 non dovrà presentare una nuova domanda. Tali soggetti, potranno usufruire di ulteriori tre giorni/mese senza alcuna autorizzazione aggiuntiva e il datore di lavoro dovrà considerare validi i provvedimenti in precedenza emessi di cui gli stessi siano beneficiari.

Laddove vi siano lavoratori privi di autorizzazione, questi dovranno necessariamente seguire l'iter ordinario per richiederla. Il provvedimento che verrà emesso, sarà quindi considerato valido anche per gli ulteriori tre giorni per i mesi di marzo e aprile 2020.

Ultima ipotesi concerne i lavoratori agricoli e dello spettacolo che abbiano in essere un contratto a termine (casi di pagamento diretto da parte dell'Istituto) e che non hanno presentato istanza per marzo e aprile 2020; questi lavoratori dovranno quindi presentare nuova istanza secondo le modalità ordinarie.

Per quanto attiene in ultimo, i lavoratori del Pubblico Impiego, l'Amministrazione pubblica dovrà presentare domanda di permesso per i propri lavoratori dipendenti. Con riferimento specifico alle sopra esaminate forme di integrazione salariale, si precisa che in caso di cassa integrazione a zero ore, al lavoratore non spetterà alcun giorno retribuito.

Se invece si tratta di lavoratori ai quali è applicata la cassa integrazione con riduzione di orario, sarà necessario effettuare una distinzione tra riduzione verticale dell'orario e riduzione di orario orizzontale.[8]

Maternità, congedo parentale, allattamento

Nel caso di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la cassa integrazione non interverrà.

In caso di congedo parentale, l'interessata/o può decidere di avvalersi della facoltà di astensione. In tal caso avrà diritto solo alla relativa indennità, senza poter richiedere il cumulo con l'integrazione salariale.

Se il lavoratore dovesse rinunciare al congedo parentale e scegliere alcuni degli strumenti alternativi, come ad esempio il voucher baby-sitting, il contributo sarà invece cumulabile.

Si noti che il diritto al godimento dei permessi di allattamento è vincolato alla prestazione lavorativa ridotta; pertanto, gli stessi spettano solo laddove coincidano con le ore di attività lavorativa (cassa integrazione ridotta).

Nel caso di cassa integrazione a zero ore, il lavoratore potrà percepire solo la cassa integrazione.[9]

Ferie

L'Istituto ha chiarito che durante il periodo di fruizione di integrazione salariale e in caso di sospensione a zero ore, il diritto alle ferie non matura, salva espressa previsione contrattuale; lo stesso, quindi, matura e rimane a carico del datore di lavoro in caso di mera riduzione di attività lavorativa.[10]

Per completezza, aiuto alla comprensione e uniformità di trattazione, si precisa che già nel 2012[11], l'Istituto aveva chiarito che in regime di CIG a zero ore, il datore di lavoro può posticipare il godimento delle ferie al momento della conclusione della sospensione, coincidente con la ripresa dell'attività lavorativa e tale differimento può riferirsi sia le ferie residue di precedenti anni, sia le ferie in corso di maturazione nell'anno.

Invece, in regime di CIG per riduzione d'orario, posta la prosecuzione dell'attività, sia pure ad orario ridotto, la fruizione delle ferie continua ad essere governata dalle regole ordinarie che regolano il rapporto di lavoro, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Festività infrasettimanali

Con riferimento ai lavoratori sospesi, è necessario distinguere tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e lavoratori retribuiti con retribuzione oraria.

In particolare: nel primo caso saranno integrabili nei limiti dell'orario contrattuale tutte le festività; nel secondo, a seconda della tipologia di giorno festivo, potrà esserci o meno integrazione.

Con riguardo ai lavoratori con riduzione di orario, le festività che coincidano col periodo di godimento della cassa integrazione salariale, resteranno sempre a carico del datore di lavoro.[12]-[13]

TFR

Il lavoratore maturerà sempre il 100%.

Altre casistiche del decreto legge n. 18/2020

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E' già stato chiarito che le giornate trascorse in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equivalgono al ricovero ospedaliero[14].

Lavoratori con disabilità grave, immunodepressi, affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita

E' stato definito un elenco contenente le categorie di dipendenti, privati e pubblici, che possono assentarsi dall'attività lavorativa fino al 30 Aprile 2020:

- disabili gravi, ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge 107/1992;

- immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.

Tale tipologia di assenza sarà equiparata al ricovero ospedaliero.[15]

Infezioni da Coronavirus contratte durante l'attività lavorativa

Il decreto ha sancito che se in occasione di lavoro venga accertata l'infezione da coronavirus, il medico dovrà certificare l'evento quale infortunio e inviare telematicamente lo stesso alla sede Inail. Le prestazioni Inail saranno erogate dall'Ente anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del malato - infortunato.

Estensione permessi di cui alla Legge 104/1992

I lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave potranno fruire di 18 giorni complessivi di permesso retribuito. Tali permessi sono fruibili anche in misura pari ad un determinato numero di ore durante i mesi di marzo e aprile.

Il lavoratore dovrà essere in possesso di provvedimento di autorizzazione già emesso, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile.

Gli interessati in dettaglio:

- lavoratori che assistono una persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno (18 giorni);

- lavoratori affetti da grave disabilità (18 giorni);

- lavoratori che assistono più soggetti disabili (18 giorni per ciascun soggetto disabile);

- lavoratori disabili che assistono altri soggetti disabili (18giorni per ciascun soggetto disabile)[16] [17]

Congedi parentali

Per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, l'articolo 23 del D.L. 18/2020 prevede la possibilità di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020.

Oltre a tale congedo, viene prevista la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, con le modalità e istruzioni fornite dall'Ente.

Tale congedo può essere riconosciuto ad uno solo dei genitori (anche alternando) e il richiedente dovrà autocertificare che:

- non è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

- nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;

- non vi è altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Alessia Castellana, Avvocato ed Eleonora Trombetta, Consulente del Lavoro

www.dplmediazione.it

[1] circolare Ministero del Lavoro 24 marzo 2020 n. 3

[2] decreto legge Cura Italia, n. 18/2020

[3] Circolare Inps n. 197/2015

[4] Circolare Inps n. 47/2020

[5] Circolare INPS n. 130/2017

[6] D.M. n. 94033/2016

[7] Messaggio INPS n. 1281 20 marzo 2020

[8] Circolare INPS n. 130/2017

[9] Circolare INPS n. 130/2017

[10] Circolare INPS n. 130/2017

[11] Messaggio INPS n. 9268/2012

[12] Circolare INPS n. 130/2017

[13] Messaggio INPS n. 13552/2009

[14] art. 26 Decreto Legge 18/2020

[15] art. 19, comma 2, D.L. 9/2020

[16] Circolare Ministeriale 24/03/2020

[17] Circolare Inps 45/2020


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