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Data: 13/04/2020 16:00:00 - Autore: Alessia Castellana Nelle ultime settimane, in ragione dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, il mondo del lavoro � mutato in misura imponente e ha obbligato le imprese ad adeguarsi alle sopravvenute esigenze di protezione della salute pubblica e dei lavoratori. L'avvocatura, di concerto agli studi commercialisti e dei consulenti del lavoro, � stata chiamata ad assolvere al complesso compito di sostenere e tentare di guidare le imprese nella gestione della riorganizzazione aziendale e delle risorse umane, onde, da un lato, assolvere alle prescrizioni sancite di giorno in giorno dal Legislatore e, dall'altro, cercare ove e per quanto possibile di proseguire nell'esercizio dell'attivit� imprenditoriale.
Decreto Cura Italia e circolare ministero lavoro n. 3/2020[Torna su]
La presente trattazione, senza avere quale ambizione quella di offrire un quadro completo e totalmente esaustivo di ogni aspetto coinvolto, si pone quale obiettivo quello di fornire almeno un orientamento con riferimento alla circolare informativa ministeriale dello scorso 24 marzo 2020, n. 3[1], con cui il Ministero del Lavoro ha spiegato le misure straordinarie contenute nel decreto legge Cura Italia, n. 18 del 16 - 17 marzo 2020[2], denominato "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Esso ha introdotto misure economiche e sul lavoro per l'emergenza coronavirus introdotte per partite IVA, imprese e famiglie. Il decreto, composto da cinque titoli, prevede al secondo le "misure a sostegno del lavoro". La normativa, come detto in costante evoluzione, ci ha spinto a redigere questo contributo che auspichiamo possa aiutare gli operatori coinvolti nell'offrire consulenza all'impresa e iniziare a delineare alcune delle numerose casistiche da contemplare nella predisposizione e conseguente necessaria corretta lettura dei cedolini (buste paga).
Cassa Integrazione Guadagni[Torna su]
Quanto segue, ha quindi l'intento di rispondere ad alcuni dubbi e perplessit� di molti, tra cui avvocati, commercialisti e imprenditori, nonch� lavoratori, consapevoli che senz'altro altre circolari saranno pubblicate prospettando possibili ulteriori scenari, soprattutto legati al ricorso inevitabile all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni, ammortizzatore sociale che unitamente ad altri � ricompresa in un complesso di disposizioni normative finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di ridotta occupazione o, nei casi pi� gravi, di disoccupazione. Consiste in una somma di denaro corrisposta dall'INPS ai lavoratori, per i quali sia prevista una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro. La CIG � quindi un'integrazione dello stipendio dei lavoratori e pu� essere ordinaria, nei casi in cui la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro per i lavoratori sia conseguenza di situazioni aziendali temporanee non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. E' invece straordinaria, qualora non faccia riferimento a situazioni di mercato temporanee, ma a situazioni straordinarie come quelle tipiche di ristrutturazione e riconversione dell'attivit� dell'azienda; crisi di un determinato settore aziendale o territoriale, o nei non infrequenti casi di pendenza di procedure concorsuali. Oggi in vigenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, il datore di lavoro pu� in via generale optare per l'adozione della c.d. Cig parziale (in regime di cui l'orario di lavoro � ridotto in base alle necessit� aziendali), oppure alla c.d. Cig a zero ore (in cui l'attivit� del lavoratore � sospesa in via assoluta in quanto l'impresa non ha in alcun modo la possibilit� di impiegarlo e, dunque, viene azzerato integralmente il monte ore previsto dal contratto di lavoro applicatogli. Purtroppo, l'emergenza sanitaria in corso ha costretto il Legislatore ad estendere l'accesso a tale ammortizzatore, onde poter fare fronte all'impossibilit� oggettiva di portare avanti le attivit� aziendali o di poterlo fare, ma osservando un regime decisamente ridotto rispetto a quello abituale. Impatto sul trattamento economico percepito dal lavoratore[Torna su]
Premesso che per integrazione salariale si intende una somma di denaro, pari ad una determinata percentuale della retribuzione globale versata ai lavoratori sospesi dall'attivit� in modo pi� o meno ridotto, per le ore di lavoro non prestato, vediamo di seguito che rapporto sussiste tra detto ammortizzatore e gli altri istituti tipici che potrebbero incidere sul trattamento economico percepito dal lavoratore. MalattiaIn considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi, si ritiene di poter confermare quanto gi� disciplinato in via amministrativa dall'Istituto precedentemente. In particolare: laddove durante la sospensione dal lavoro (in ragione dell'intervento della Cassa Integrazione a zero ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuer� ad usufruire delle integrazioni salariali. L'attivit� verr� sospesa, non viger� alcun obbligo di presentazione da parte del dipendente e lo stesso non dovr� comunicare lo stato di malattia, continuando a beneficiare delle integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia dovesse risultare da evento precedente all'inizio della sospensione dell'attivit� lavorativa, invece: - il lavoratore in malattia entrer� in CIG dalla data di inizio della stessa solo se la totalit� del personale in forza all'ufficio, reparto cui il lavoratore appartiene abbia sospeso l'attivit�; - il lavoratore in malattia continuer� a beneficiare dell'indennit� di malattia qualora non venga sospesa la totalit� del personale in forze. Se la cassa integrazione dovesse riguardare lavoratori ad orario ridotto, prevarr� l'indennit� economica di malattia.[3] - [4]
InfortunioE' sancito il principio secondo cui l'indennit� di infortunio prevale sull'integrazione salariale. In particolare: il lavoratore in cassa integrazione, se inabile al lavoro a causa di una inabilit� conseguente ad infortunio o malattia professionale (da ricomprendersi anche l'ipotesi di ricaduta di infortunio) avr� diritto all'indennit� Inail. Pertanto, il trattamento di integrazione salariale si deve intendere sospeso per tutta la durata del medesimo.[5] Fonte di tale primordio � stata la circolare Inps n. 130/2017, volta a fornire orientamento con riguardo ai criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale. Nella stessa, venivano infatti chiariti i criteri per la convalida dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, nonch� i criteri per l'approvazione dell'assegno di solidariet� alla luce delle disposizioni di cui al Dm n. 94033/2016 [6], adottato per l'approvazione dei programmi di Cigs. Il documento, tra le altre, offriva chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal medesimo Fondo. Donazioni del sangueBench� in pendenza di emergenza sanitaria sia stata suggerita la sospensione a titolo precauzionale alle donazioni di sangue per chi abbia contratto l'infezione da Covid-19, o sia stato a contatto con persone contagiate, il resto della cittadinanza � invitata a donare, anche al fine di poter far fronte all'inevitabile carenza cagionata dalle regole di distanziamento sociale e di prevenzione della diffusione del virus. Ebbene: l'indennit� giornaliera riconosciuta per la donazione del sangue, ove effettuata durante i periodi di integrazione salariale, rester� a carico dell'Inps e, pertanto, il trattamento di cassa integrazione verr� sospeso. Permessi legge 104/1992Con il messaggio n. 1281 del 20 marzo[7], l'INPS ha dato alcune informazioni con riferimento, tra gli altri, ai permessi legge 104 del 1992. In particolare, � previsto un incremento � per i mesi di marzo e aprile 2020 � di tre giorni retribuiti. Le giornate, pertanto, diventano complessivamente 15 giorni/mese frazionabili a ore, o, in alternativa, fruibili consecutivamente in ciascuna delle due mensilit�. Come noto, la forza lavoro interessata dalla predetta legge � composta da coloro che devono prestare assistenza personale ad un familiare con grave handicap. L'Istituto, sul punto ha chiarito quanto segue. Chi abbia gi� beneficiato di un provvedimento autorizzativo ai permessi, valido anche per i mesi di marzo e aprile 2020 non dovr� presentare una nuova domanda. Tali soggetti, potranno usufruire di ulteriori tre giorni/mese senza alcuna autorizzazione aggiuntiva e il datore di lavoro dovr� considerare validi i provvedimenti in precedenza emessi di cui gli stessi siano beneficiari. Laddove vi siano lavoratori privi di autorizzazione, questi dovranno necessariamente seguire l'iter ordinario per richiederla. Il provvedimento che verr� emesso, sar� quindi considerato valido anche per gli ulteriori tre giorni per i mesi di marzo e aprile 2020. Ultima ipotesi concerne i lavoratori agricoli e dello spettacolo che abbiano in essere un contratto a termine (casi di pagamento diretto da parte dell'Istituto) e che non hanno presentato istanza per marzo e aprile 2020; questi lavoratori dovranno quindi presentare nuova istanza secondo le modalit� ordinarie. Per quanto attiene in ultimo, i lavoratori del Pubblico Impiego, l'Amministrazione pubblica dovr� presentare domanda di permesso per i propri lavoratori dipendenti. Con riferimento specifico alle sopra esaminate forme di integrazione salariale, si precisa che in caso di cassa integrazione a zero ore, al lavoratore non spetter� alcun giorno retribuito. Se invece si tratta di lavoratori ai quali � applicata la cassa integrazione con riduzione di orario, sar� necessario effettuare una distinzione tra riduzione verticale dell'orario e riduzione di orario orizzontale.[8]
Maternit�, congedo parentale, allattamentoNel caso di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la cassa integrazione non interverr�. In caso di congedo parentale, l'interessata/o pu� decidere di avvalersi della facolt� di astensione. In tal caso avr� diritto solo alla relativa indennit�, senza poter richiedere il cumulo con l'integrazione salariale. Se il lavoratore dovesse rinunciare al congedo parentale e scegliere alcuni degli strumenti alternativi, come ad esempio il voucher baby-sitting, il contributo sar� invece cumulabile. Si noti che il diritto al godimento dei permessi di allattamento � vincolato alla prestazione lavorativa ridotta; pertanto, gli stessi spettano solo laddove coincidano con le ore di attivit� lavorativa (cassa integrazione ridotta). Nel caso di cassa integrazione a zero ore, il lavoratore potr� percepire solo la cassa integrazione.[9] FerieL'Istituto ha chiarito che durante il periodo di fruizione di integrazione salariale e in caso di sospensione a zero ore, il diritto alle ferie non matura, salva espressa previsione contrattuale; lo stesso, quindi, matura e rimane a carico del datore di lavoro in caso di mera riduzione di attivit� lavorativa.[10] Per completezza, aiuto alla comprensione e uniformit� di trattazione, si precisa che gi� nel 2012[11], l'Istituto aveva chiarito che in regime di CIG a zero ore, il datore di lavoro pu� posticipare il godimento delle ferie al momento della conclusione della sospensione, coincidente con la ripresa dell'attivit� lavorativa e tale differimento pu� riferirsi sia le ferie residue di precedenti anni, sia le ferie in corso di maturazione nell'anno. Invece, in regime di CIG per riduzione d'orario, posta la prosecuzione dell'attivit�, sia pure ad orario ridotto, la fruizione delle ferie continua ad essere governata dalle regole ordinarie che regolano il rapporto di lavoro, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Festivit� infrasettimanaliCon riferimento ai lavoratori sospesi, � necessario distinguere tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e lavoratori retribuiti con retribuzione oraria. In particolare: nel primo caso saranno integrabili nei limiti dell'orario contrattuale tutte le festivit�; nel secondo, a seconda della tipologia di giorno festivo, potr� esserci o meno integrazione. Con riguardo ai lavoratori con riduzione di orario, le festivit� che coincidano col periodo di godimento della cassa integrazione salariale, resteranno sempre a carico del datore di lavoro.[12]-[13] TFRIl lavoratore maturer� sempre il 100%. Altre casistiche del decreto legge n. 18/2020[Torna su]
E' gi� stato chiarito che le giornate trascorse in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equivalgono al ricovero ospedaliero[14]. Lavoratori con disabilit� grave, immunodepressi, affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavitaE' stato definito un elenco contenente le categorie di dipendenti, privati e pubblici, che possono assentarsi dall'attivit� lavorativa fino al 30 Aprile 2020: - disabili gravi, ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge 107/1992; - immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.
Tale tipologia di assenza sar� equiparata al ricovero ospedaliero.[15]
Infezioni da Coronavirus contratte durante l'attivit� lavorativaIl decreto ha sancito che se in occasione di lavoro venga accertata l'infezione da coronavirus, il medico dovr� certificare l'evento quale infortunio e inviare telematicamente lo stesso alla sede Inail. Le prestazioni Inail saranno erogate dall'Ente anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del malato - infortunato.
Estensione permessi di cui alla Legge 104/1992I lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravit�, non ricoverata a tempo pieno e quelli a cui � riconosciuta una disabilit� grave potranno fruire di 18 giorni complessivi di permesso retribuito. Tali permessi sono fruibili anche in misura pari ad un determinato numero di ore durante i mesi di marzo e aprile. Il lavoratore dovr� essere in possesso di provvedimento di autorizzazione gi� emesso, con validit� comprensiva dei mesi di marzo e aprile. Gli interessati in dettaglio: - lavoratori che assistono una persona con disabilit� grave non ricoverata a tempo pieno (18 giorni); - lavoratori affetti da grave disabilit� (18 giorni); - lavoratori che assistono pi� soggetti disabili (18 giorni per ciascun soggetto disabile); - lavoratori disabili che assistono altri soggetti disabili (18giorni per ciascun soggetto disabile)[16] [17]
Congedi parentaliPer il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivit� didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, l'articolo 23 del D.L. 18/2020 prevede la possibilit� di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020. Oltre a tale congedo, viene prevista la possibilit� di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, con le modalit� e istruzioni fornite dall'Ente. Tale congedo pu� essere riconosciuto ad uno solo dei genitori (anche alternando) e il richiedente dovr� autocertificare che: - non � stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; - nel nucleo familiare non vi � altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attivit� lavorativa; - non vi � altro genitore disoccupato o non lavoratore. Alessia Castellana, Avvocato ed Eleonora Trombetta, Consulente del Lavoro www.dplmediazione.it [1] circolare Ministero del Lavoro 24 marzo 2020 n. 3 [2] decreto legge Cura Italia, n. 18/2020 [3] Circolare Inps n. 197/2015 [4] Circolare Inps n. 47/2020
[8] Circolare INPS n. 130/2017 [9] Circolare INPS n. 130/2017 [12] Circolare INPS n. 130/2017 [13] Messaggio INPS n. 13552/2009 [14] art. 26 Decreto Legge 18/2020
[15] art. 19, comma 2, D.L. 9/2020 [16] Circolare Ministeriale 24/03/2020 [17] Circolare Inps 45/2020
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