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Data: 10/04/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il CNF ha deliberato modifiche in deroga al regolamento che disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi dei difensori d'ufficio, resa nota ai Consigli dell'ordine con comunicazione del 4 aprile 2020 (sotto allegata). A causa della sospensione delle attività processuali decisa in ragione dell'attuale emergenza sanitaria, il Consiglio, stante la minore attività degli avvocati, ha deciso di ridurre gli adempimenti in ambito formativo richiesti per l'iscrizione e la permanenza dei difensori d'ufficio nell'elenco nazionale.
Cnf: deroghe al regolamento elenco difensori d'ufficio[Torna su]
Il 7 aprile 2020 il C.N.F comunica che nel corso della seduta del 20 marzo 2020, a causa della sospensione dell'attività giudiziaria e dei termini processuali, che hanno comportato la minore partecipazione dei legali alle udienze e gli obblighi formativi, ha deliberato alcune modifiche in deroga al "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio". La deroga è stata realizzata attraverso l'introduzione dell'art. 16, con cui il CNF introduce nuove regole per consentire l'iscrizione nel 2020 e la permanenza nel 2021 dei difensori d'ufficio nel predetto elenco. Le deroghe valgono nel momento in cui, come nella situazione attuale di emergenza sanitaria da Covid19, è necessario procedere alla sospensione dell'attività giudiziale degli avvocati. Obbligo formativo assolto con 5 crediti[Torna su]
Per assolvere all'obbligo formativo previsto dall'art. 1 comma 3 bis del Regolamento, necessario all'iscrizione e alla permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, che richiede il conseguimento di 15 crediti formativi, viene ridotto di due terzi, per cui è sufficiente auto-certificare di averne conseguiti almeno 5, di cui 2 nelle materie obbligatorie Sufficiente la partecipazione a 5 udienze[Torna su]
Ridotto delle metà invece il numero delle udienze a cui il difensore, come richiesto dall'art. 4 comma 1 bis, deve prendere parte per iscriversi e restare iscritto all'albo. Da 10 si passa a 5 udienze di cui non più di una di fronte al Giudice di Pace e non più di una invece per quelle in cui il difensore d'ufficio viene nominato per sostituire il difensore di fiducia o quello d'ufficio regolarmente nominato. Un'udienza e un ricorso per i difensori della Cassazione[Torna su]
Per iscriversi nell'elenco dei difensori d'ufficio avanti la Corte di Cassazione, è sufficiente aver partecipato per la difesa d'ufficio a una sola udienza rispetto alle tre normalmente previste e di aver redatto un solo ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p invece dei consueti 3. Leggi anche Avvocati d'ufficio: in vigore le nuove regole |
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