Data: 10/04/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il CNF ha deliberato modifiche in deroga al regolamento che disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi dei difensori d'ufficio, resa nota ai Consigli dell'ordine con comunicazione del 4 aprile 2020 (sotto allegata). A causa della sospensione delle attivit� processuali decisa in ragione dell'attuale emergenza sanitaria, il Consiglio, stante la minore attivit� degli avvocati, ha deciso di ridurre gli adempimenti in ambito formativo richiesti per l'iscrizione e la permanenza dei difensori d'ufficio nell'elenco nazionale.

Cnf: deroghe al regolamento elenco difensori d'ufficio

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Il 7 aprile 2020 il C.N.F comunica che nel corso della seduta del 20 marzo 2020, a causa della sospensione dell'attivit� giudiziaria e dei termini processuali, che hanno comportato la minore partecipazione dei legali alle udienze e gli obblighi formativi, ha deliberato alcune modifiche in deroga al "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio". La deroga � stata realizzata attraverso l'introduzione dell'art. 16, con cui il CNF introduce nuove regole per consentire l'iscrizione nel 2020 e la permanenza nel 2021 dei difensori d'ufficio nel predetto elenco. Le deroghe valgono nel momento in cui, come nella situazione attuale di emergenza sanitaria da Covid19, � necessario procedere alla sospensione dell'attivit� giudiziale degli avvocati.

Obbligo formativo assolto con 5 crediti

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Per assolvere all'obbligo formativo previsto dall'art. 1 comma 3 bis del Regolamento, necessario all'iscrizione e alla permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, che richiede il conseguimento di 15 crediti formativi, viene ridotto di due terzi, per cui � sufficiente auto-certificare di averne conseguiti almeno 5, di cui 2 nelle materie obbligatorie

Sufficiente la partecipazione a 5 udienze

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Ridotto delle met� invece il numero delle udienze a cui il difensore, come richiesto dall'art. 4 comma 1 bis, deve prendere parte per iscriversi e restare iscritto all'albo. Da 10 si passa a 5 udienze di cui non pi� di una di fronte al Giudice di Pace e non pi� di una invece per quelle in cui il difensore d'ufficio viene nominato per sostituire il difensore di fiducia o quello d'ufficio regolarmente nominato.

Un'udienza e un ricorso per i difensori della Cassazione

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Per iscriversi nell'elenco dei difensori d'ufficio avanti la Corte di Cassazione, � sufficiente aver partecipato per la difesa d'ufficio a una sola udienza rispetto alle tre normalmente previste e di aver redatto un solo ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p invece dei consueti 3.

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