Data: 18/04/2020 13:00:00 - Autore: Alessandro Pagliuca

La Legge del 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" ha introdotto per la prima volta in Italia una formale regolamentazione del fenomeno dello smart working: modalit� di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato volta a "agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" e in virt� della quale le prestazioni possono essere rese "in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale" (art. 18, comma 1).

Smart working e Statuto dei lavoratori

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Ad ogni modo, il quadro normativo di riferimento � generale e non particolare. Da un lato infatti non fornisce alcuna prescrizione in materia di privacy, limitandosi (all'art. 21) ad un rinvio alle previsioni di cui all'art. 4 Statuto dei Lavoratori e, dall'altro rimanda ad un accordo fra le parti la disciplina degli aspetti pi� rilevanti.

Alla luce dell'art. 4 Statuto dei Lavoratori, le prerogative del datore di lavoro � in particolare in tema di potere di controllo � devono rispettare determinati limiti per garantire il rispetto della dignit� umana del lavoratore (art. 2 Cost.).

Nella fattispecie, il datore pu�:

- installare impianti audiovisivi e altri strumenti � dai quali pu� anche solo derivare un possibile controllo � in presenza di specifiche condizioni [determinate esigenze di natura organizzativa, produttiva, di tutela del patrimonio aziendale o della sicurezza del lavoro]; previo accordo con le rappresentanze sindacali (territoriali o nazionali) o, in mancanza, previa autorizzazione della sede (territoriale o centrale) dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (comma 1);

- installare impianti audiovisivi e altri strumenti � dai quali pu� anche solo derivare un possibile controllo � senza che siano necessari previ accordi o autorizzazioni con riferimento ai soli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (comma 2);

- utilizzare tutte le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro � dunque anche disciplinari -, purch� fornisca al lavoratore un'informazione adeguata circa le modalit� d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonch� di una completa informativa privacy ai sensi degli artt. 12 e 13 GDPR (Reg. UE 2016/679).

La privacy nella prestazione dello smart working

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Con riferimento alle nuove possibilit� di organizzazione del lavoro � che conciliano interessi di impresa e lavoratore - il tema della privacy assume particolare preminenza.
Questo non solo in un'ottica di tutela del lavoratore, ma anche di tutela dell'impresa, la quale tende a rinunciare a parte del suo potere di controllo e diviene soggetto maggiormente vulnerabile. Vulnerabilit� riferita anche a possibili attacchi di soggetti terzi, tanto da ritenere irrinunciabile una pi� intensa cooperazione con gli smart workers, che sono chiamati a tenere una condotta particolarmente diligente circa l'utilizzo e la custodia degli strumenti di lavoro e la tutela dei dati trattati.

Accordo specifico di smart working

Le concrete modalit� di esercizio della prestazione agile, cos� come ulteriori e rilevanti profili di disciplina, sono demandate ad uno specifico accordo di smart working � a termine o a tempo indeterminato � stipulato per iscritto ai fini della regolarit� amministrativa e della prova che dovr� indicare:

- controlli che devono essere effettuabili attraverso gli strumenti di lavoro, anche in considerazione del fatto che il dipendente � contraente debole � non � pi� assistito, in tale ambito, dalla protezione dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione dell'INL;

- una chiara determinazione dell'esercizio dei poteri datoriali: direttivo, di controllo e disciplinare;

- una previsione che dettagliatamente descrive le sanzioni disciplinari alla luce dei principi di proporzionalit� e adeguatezza rispetto allo scopo perseguito;

- descrizione della fase organizzativa organizzazione, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivit� lavorativa;

- forme di attuazione concreta del diritto di disconnessione;

- precise prescrizioni in ordine ai luoghi in cui � consentito rendere la prestazione lavorativa ovvero specifici divieti di comunicazioni delle credenziali di accesso a soggetti terzi. Prescrizioni volte ad evitare che lo Smart Worker assuma una condotta rischiosa per la riservatezza dei dati, garantendo l'utilit� e l'efficacia di ogni accorgimento tecnico adottato dall'impresa a tutela del patrimonio aziendale e dei dati da salvaguardare.

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Dott. Alessandro Pagliuca
Specialista Privacy
alessandropagliuca12@gmail.com

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