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Data: 18/04/2020 13:00:00 - Autore: Alessandro Pagliuca![]() La Legge del 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" ha introdotto per la prima volta in Italia una formale regolamentazione del fenomeno dello smart working: modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato volta a "agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" e in virtù della quale le prestazioni possono essere rese "in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale" (art. 18, comma 1).
Smart working e Statuto dei lavoratori[Torna su]
Ad ogni modo, il quadro normativo di riferimento è generale e non particolare. Da un lato infatti non fornisce alcuna prescrizione in materia di privacy, limitandosi (all'art. 21) ad un rinvio alle previsioni di cui all'art. 4 Statuto dei Lavoratori e, dall'altro rimanda ad un accordo fra le parti la disciplina degli aspetti più rilevanti. Alla luce dell'art. 4 Statuto dei Lavoratori, le prerogative del datore di lavoro – in particolare in tema di potere di controllo – devono rispettare determinati limiti per garantire il rispetto della dignità umana del lavoratore (art. 2 Cost.). Nella fattispecie, il datore può: - installare impianti audiovisivi e altri strumenti – dai quali può anche solo derivare un possibile controllo – in presenza di specifiche condizioni [determinate esigenze di natura organizzativa, produttiva, di tutela del patrimonio aziendale o della sicurezza del lavoro]; previo accordo con le rappresentanze sindacali (territoriali o nazionali) o, in mancanza, previa autorizzazione della sede (territoriale o centrale) dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (comma 1); - installare impianti audiovisivi e altri strumenti – dai quali può anche solo derivare un possibile controllo – senza che siano necessari previ accordi o autorizzazioni con riferimento ai soli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (comma 2); - utilizzare tutte le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro – dunque anche disciplinari -, purché fornisca al lavoratore un'informazione adeguata circa le modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché di una completa informativa privacy ai sensi degli artt. 12 e 13 GDPR (Reg. UE 2016/679). La privacy nella prestazione dello smart working[Torna su] Con riferimento alle nuove possibilità di organizzazione del lavoro – che conciliano interessi di impresa e lavoratore - il tema della privacy assume particolare preminenza. Questo non solo in un'ottica di tutela del lavoratore, ma anche di tutela dell'impresa, la quale tende a rinunciare a parte del suo potere di controllo e diviene soggetto maggiormente vulnerabile. Vulnerabilità riferita anche a possibili attacchi di soggetti terzi, tanto da ritenere irrinunciabile una più intensa cooperazione con gli smart workers, che sono chiamati a tenere una condotta particolarmente diligente circa l'utilizzo e la custodia degli strumenti di lavoro e la tutela dei dati trattati. Accordo specifico di smart working[Torna su]
Le concrete modalità di esercizio della prestazione agile, così come ulteriori e rilevanti profili di disciplina, sono demandate ad uno specifico accordo di smart working – a termine o a tempo indeterminato – stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova che dovrà indicare: - controlli che devono essere effettuabili attraverso gli strumenti di lavoro, anche in considerazione del fatto che il dipendente – contraente debole – non è più assistito, in tale ambito, dalla protezione dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione dell'INL; - una chiara determinazione dell'esercizio dei poteri datoriali: direttivo, di controllo e disciplinare; - una previsione che dettagliatamente descrive le sanzioni disciplinari alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto allo scopo perseguito; - descrizione della fase organizzativa organizzazione, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; - forme di attuazione concreta del diritto di disconnessione; - precise prescrizioni in ordine ai luoghi in cui è consentito rendere la prestazione lavorativa ovvero specifici divieti di comunicazioni delle credenziali di accesso a soggetti terzi. Prescrizioni volte ad evitare che lo Smart Worker assuma una condotta rischiosa per la riservatezza dei dati, garantendo l'utilità e l'efficacia di ogni accorgimento tecnico adottato dall'impresa a tutela del patrimonio aziendale e dei dati da salvaguardare. Leggi anche Smart working: il lavoro agile ai tempi del coronavirus Dott. Alessandro Pagliuca Specialista Privacy alessandropagliuca12@gmail.com
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