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Data: 09/04/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Dl Liquidità, n. 23/2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 9 aprile 2020. Si tratta di un intervento che, in prima battuta, si rivolge alle imprese recando opportuni strumenti di sostegno per affrontare l'emergenza correlata alla diffusione del COVID-19. Diverse sono le misure fiscali e contabili, tra cui emerge il rinvio di diversi adempimenti per lavoratori e imprese, inclusa la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, che si aggiunge a quanto già previsto con il "Cura Italia".
Stop tasse aprile e maggio 2020[Torna su] Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia che presentano un calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni oppure di almeno il 50% sopra tale soglia, tenuto conto rispettivamente degli stessi stessi mesi del precedente periodo d'imposta (2019). In ogni caso, i detti versamenti sono sospesi per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019. Per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) è prevista la sospensione dei versamenti IVA per aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi di 50 milioni, se il calo del fatturato è di almeno il 33%. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere sempre da giugno 2020. Proroga sospensione ritenute[Torna su] Viene prorogato per altri due mesi la sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Si rammenta che la sospensione spetta ai soggetti, con domicilio fiscale, sede legale oppure operativa in Italia che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Per beneficiarne, inoltre, nel mese precedente non dovranno essere state sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Dichiarazione precompilata e assistenza fiscale a distanza[Torna su] Con riferimento al periodo d'imposta 2019 consente l'assistenza fiscale a distanza per quanto riguarda la delega relativa alla dichiarazione precompilata. Nel dettaglio, i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati potranno inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente potrà inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Le modalità suddette vengono consentite anche per presentare, in via telematica, dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Metodo previsionale per acconti di giugno[Torna su] Il decreto legge prevede che non si applichino le disposizioni inerenti sanzioni e interessi per il caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso. Tale disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Certificazione Unica: proroga termini consegna[Torna su] Viene prorogato al 30 aprile 2020 il termine di cui all'art. 4, comma 6-quater, del d.P.R. 322/1998, iper la consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati. Sempre per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche se queste vengono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020. Bonus prima casa: sospesi termini[Torna su] Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini di decadenza previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 131/1986, nonché il termine di cui all'art. 7 della L. n. 448/1998 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Credito d'imposta dispositivi di protezione[Torna su] Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. Il credito d'imposta trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi di cui all'art. 64. D.L. 18/2020, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. |
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