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Data: 12/04/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Patenti di guida scadute[Torna su] L'emergenza correlata all'epidemia di Coronavirus, ha reso necessario adottare misure eccezionali anche per quanto riguarda la circolazione stradale. Tra le altre cose, è stata infatti prevista la possibilità di circolare con la patente scaduta: il D.L. Cura Italia, all'art. 104, in un primo momento ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla sua data di entrata in vigore. Nella successiva circolare n. 9209/2020, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che "le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 445/2000, sono prorogate di validità (ex art. 104 del D.L. 18/2020), fino al 31 agosto 2020". Successivamente, la proroga è stata estesa dapprima al 31 dicembre 2020 e, poi, al 30 aprile 2021. Permesso provvisorio di guida[Torna su] Come noto, l'art. 59, primo comma, della L. n. 120/2010 consente alla Motorizzazione Civile di rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio ai titolari di patente di guida chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti Commissioni mediche locali per il rinnovo della patente di guida. Tale permesso è di norma valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Stante il momentaneo "stop" delle attività delle Commissioni mediche locali, anche la validità del suddetto permesso provvisorio di guida è stata prorogata, ad opera dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge n. 18/2020,fino a novanta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Eccezioni alla proroga della validità dei permessi provvisori[Torna su] Il Ministero dell'Interno, con una circolare del 9 aprile 2020 (qui sotto allegata) ha tuttavia fornito importanti chiarimenti in ordine alla proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale. In particolare, si ritiene che tale proroga non sia applicabile nei confronti di coloro che sono sottoposti a revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida, ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Si tratta, rispettivamente, dei soggetti che hanno violato le disposizioni inerenti la guida sotto l'influenza di alcol e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che avrebbero dovuto effettuare la visita medica di revisione in una data compresa nel periodo di sospensione delle attività della Commissione medica provinciale. Per il Viminale, la situazione di queste persone non può essere equiparata a quella di coloro che sono affetti da patologie che richiedono la conferma di validità della patente e che, in attesa della visita presso la Commissione, possono ottenere un provvedimento provvisorio di guida fino al giorno di effettuazione della visita medica fissata oltre il termine di scadenza della patente. Ciò in quanto, in primis, lo stesso art. 59 della L. n. 120/2010, per espressa previsione normativa, non si applica a coloro che devono essere sottoposti a visita medica in Commissione a seguito dell'accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. Inoltre, l'impossibilita di sostenere la visita medica di revisione per causa di forza maggiore connessa al perdurare dell'emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19 "non determina il verificarsi del silenzio-assenso né produce in modo automatico la sospensione del provvedimento ablatorio della patente di guida adottato dal prefetto fino all'esito della visita di revisione". Tanto premesso, diversamente da quanto previsto per i conducenti che circolano con patente scaduta ai quali si applica la proroga di cui al D.M. 108/2020, le forze di polizia operanti dovranno contestare la guida illecita con patente sospesa nei confronti dei soggetti richiamati e sanzionati ex artt. 186 e 187 C.d.S. e che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sono trovati nell'impossibilita di effettuare i previsti accertamenti medico legali relativi all'idoneità a mantenere il possesso della patente di guida. |
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